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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: regolamento, disposizioni, leggi(D.L. 29 del 3/2/93; D.L. 80 del 31/3/98; Contratto collettivo Quadro del 23/1/01 che dura fino a gennaio 2003).

Con la delibera n. 00083 di Dicembre 2001 è stato istituito l’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ED IL COMITATO DEI 3 GARANTI.

La delibera non menziona il regolamento che l’estate scorsa era stato discusso con l’amministrazione e la RSU(ne allego la proposta che noi non abbiamo firmato) che prevede:

-il dirigente della struttura di appartenenza si occupa delle sanzioni lievi (rimprovero verbale e/o scritto).

-l’ufficio procedimenti disciplinari può dare multe, sospensioni fino a 10 giorni.

-il direttore generale è l’unico competente per infliggere il licenziamento con o senza preavviso.

Procedimento per il rimprovero scritto:

entro 20 giorni dal fatto contestato; deve dare una data per l’udienza con il lavoratore; il lavoratore può presentare giustificazioni. Il lavoratore se entro 15 giorni dalla convocazione non si presenta ci sono altri 15 giorni per definire il provvedimento disciplinare.

Se il dipendente impugna tale rimprovero vi è la trasmissione degli atti all’UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ed il collegio arbitrale fissa la data e convoca le parti.

Il dirigente della struttura entro 10 giorni dal fatto, se sono previste multe o sanzioni più gravi, deve entro 10 giorni dal fatto trasferire tutto il provvedimento al Collegio arbitrale.

PER LE IMPUGNAZIONI IL LAVORATORE PUO’ PERCORRERE DUE STRADE CHE SONO PERO’ INCOMPATIBILI (la prima possibilità e momentanea in attesa che la “Camera di regia” istituita dall’ARAN stabilisca tutti i passaggi per attuare entro due anni solo la seconda):

-Il collegio arbitrale della propria azienda composto da 2 membri dell’amministrazione, 2 designati dai lavoratori, 1 presidente esterno all’azienda (l’azienda nomina 10 membri dell’amministrazione, i lavoratori eleggono 10 membri, tutti insieme devono designare 5 presidenti esterni. Se non c’è accordo si ricorre al tribunale).

-Il collegio di conciliazione all’Ispettorato del lavoro.

Non possono passare più di 120 giorni dalla contestazione dell’addebito per istituire il procedimento disciplinare e più di 30 giorni dall’audizione dell’interessato senza la conclusione del procedimento. Il lavoratore deve avere 5 giorni dal ricevimento della lettera di una sanzione lieve per rispondere. Il collegio arbitrale da 10 giorni al dipendente ed al suo difensore (sindacalista od avvocato) per leggere gli atti ed il lavoratore può,5 giorni prima della seduta, inviare difesa scritta.Il Collegio arbitrale deve decidere entro un massimo di 90 giorni e l’amministrazione può allontanare il lavoratore in attesa del provvedimento per un massimo di 30 giorni senza sospensione dello stipendio.

IL COMITATO DEI TRE GARANTI:

Ai sensi del D.L. 517/99 vengono nominati d’intesa fra direttore generale e rettore per formulare entro 24 ore dalla richiesta del direttore generale di intervenire, nei casi di gravissime mancanze contro i doveri d’ufficio, nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari nell’attività assistenziale.

Info su: www.azimut-onlus.org

 

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