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Ricorso per tentativo di conciliazione

Al Ministero del Lavoro

Ufficio Provinciale del Lavoro

Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Via Cesare De Lollis n.12 - Roma

All’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

in persona del Direttore p.t.

Via di Grottarossa, 1035 – 1039

00189 – Roma

All' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

in persona del Rettore p.t.

Piazzale Aldo Moro n. 5 – Roma

RICORSO PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 65 E 66 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Per

  • i Sigg.ri, che controfirmano il presente atto e dei quali viene allegata una scheda in calce
  • nonché per la O.S. COBAS Sant’Andrea, in persona dei Responsabili sigg.ri Erminia Costa e Claudio Primavera, e il sig. Pietro Diano, in qualità rappresentante R.S.U. Università “La Sapienza” di Roma

AVVERSO

Il provvedimento che prevede le modalità di calcolo teorico e non effettivo delle assenze dei lavoratori, secondo il quale il turno sviluppato su sei giorni viene contabilizzato su sei ore giornaliere, mentre il turno sviluppato su cinque giorni viene contabilizzato su 7,12 ore giornaliere; nonché avverso tutti gli altri atti e provvedimenti, anche di natura pattizia, contenenti detto criterio di calcolo.

PREMESSA IN FATTO

  • I sottoscritti sono tutti dipendenti dell' Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, appartengono a varie qualifiche e svolgono la loro attività lavorativa con modalità part-time o full-time.
  • L’Amministrazione convenuta ha stabilito di conteggiare ai fini del pagamento della retribuzione mensile, per i dipendenti che hanno il turno sviluppato su cinque giorni lavorativi, su un ipotetico turno lavorativo di 7,12 ore giornaliere. Tale orario è solo ipotetico, poiché nessun lavoratore effettuati turni superiori alle sei ore giornaliere. Infatti per tre giorni alla settimana l’orario effettivo di lavoro, facilmente verificabile dalla timbratura del “cartellino” personale, è di sei ore, e per i restanti due giorni è di nove ore. Quindi con l’applicazione del turno lavorativo ipotetico (sette ore e dodici minuti) i dipendenti in caso di assenza vanno a debito o a credito di un’ora e dodici minuti, che l’Amministrazione provvede a compensare.
  • Detta modalità di calcolo ipotetico e certamente penalizzante nelle ipotesi di assenza per malattia o ferie o quant’altro dei lavoratori quando, ad esempio, questi effettuano il turno del rientro pomeridiano: in tale ipotesi il dipendente sarà debitore di un’ora e trentotto minuti. Per cui qualora lo stesso non avesse orario a credito dovrà recuperare un’ora e trentotto della giornata di malattia; la stessa cosa avviene per gli infermieri che sviluppano la loro attività in tre turni: per costoro l’orario è di sei ore giornaliere con riposo la domenica, e l’eventualità che il riposo sia la goduto la domenica è poco probabile, e dunque per il personale infermieristico è di 7 ore o di dieci ore, dunque mai di sei ore; se il turnante si assenta per malattia per tre giorni consecutivi, ad es. venerdì, sabato e domenica, producendo regolare documentazione medica per i tre giorni, l’Amministrazione conteggerà venerdì, e sabato come malattia e la domenica come riposo, non conteggiando sei ore dal computo mensile, che dovranno essere recuperate.
  • Ciò in aperto contrasto con tutte le norme a tutela dei lavoratori in caso di malattia e comunque di ogni tipologia di assenza degli stessi. Infatti nonostante la certificazione medica l’Amministrazione pretende il recupero (lavorato o compensato) di ore in cui il dipendente è effettivamente malato.

Ciò determina un grave danno ai lavoratori oltre un evidente disparità di trattamento dei dipendenti, infatti per coloro che si ammalano in determinati giorni le ore vengono decurtate e per coloro cui capita di ammalarsi in altri le ore non vengono detratte.

Tutto ciò premesso appare urgente che detta questione sia trattata innanzi alla sede del Collegio di Conciliazione formatesi alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Pertanto i signori che di seguito firmano, come sopra domiciliati, chiedono alle Amministrazioni sopra indicate di annullare gli atti impugnati in quanto palesemente illegittimi e anticostituzionali, nonché si chiede il contestuale rimborso di quanto in difetto conteggiato dall’Amministrazione da effettuarsi con modalità meno gravose per i lavoratori danneggiati dalle modalità che con tale atto si contestano.

A tale fine nominano, sin d’ora, quale proprio rappresentante nel collegio di conciliazione l’Avv. Gemma Sasso, con potere di sostituzione, con studio in Roma, Via Trionfale, 144. con riserva di motivi aggiunti.

Roma,

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

RESIDENZA

DATA DI ASSUNZIONE

QUALIFICA

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO (specificare se full o part time)

Info su: www.azimut-onlus.org

 

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