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CCNL art. 74 del 13 maggio 2003

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 74

DEL CCNL 1998/2001 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

DEL COMPARTO UNIVERSITA' SOTTOSCRITTO IN DATA 9/8/2000

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, dott. Leuzzi, concernente l'art. 74 del CCNL 1998/2001 del personale non dirigente del Comparto Università - sottoscritta in via di ipotesi il 18 luglio 2002 e vista la certificazione positiva adottata dalla Corte dei Conti il 12 maggio 2003 - in data 22 maggio 2003 alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:

- ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato

- i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali di categoria

CGIL firmatoCGIL/SNUR firmato

CISLfirmatoCISL/UNIV firmato

UIL firmatoUIL/PA firmato

CONFSALfirmatoFED.CONFSAL/SNALS/UNIV.CISAPUNI firmato

CISALfirmatoC.S.A di CISAL UNIV ( Cisal Un.,Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confil Un.- Cusal, Tecstat Usppi)firmato

Premesso che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, dott. Angelo Leuzzi, con ordinanze del 30-4-2002, nelle cause Capra Salvatore più altri c/ Università degli Studi di Cagliari, e Tuveri Efisio più altri c/ Università degli Studi di Cagliari, ha chiesto all ' ARAN di promuovere interpretazione autentica, ai sensi dell'art.64 del d. lgs. n.165/2001, dell'art. 74 del CCNL 09.08.2000 del comparto Università, in ordine a possibili profili di inefficacia, invalidità o interpretazione diversa da quella letterale dello stesso;

Presa cognizione dei ricorsi in questione;

Le parti firmatarie del CCNL 09.08.2000 sottoscrivono il seguente accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art.74, nel testo che segue:

"Con l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 09.08.2000 le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, ne può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, trattando quest'ultimo la disciplina delle mansioni svolte dal lavoratore, e non l'inquadramento in categorie contrattuali. Da una corretta applicazione della stessa normativa contrattuale, infatti, e non da una sua presunta illegittimità, possono trovare adeguata soluzione le singole posizioni individuali dei ricorrenti, e ciò sulla base delle funzioni che siano state legittimamente assegnate a ciascuno dei ricorrenti medesimi. "

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 74, COMMA 4,

DEL CCNL 1998/2001 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

DEL COMPARTO UNIVERSITA' SOTTOSCRITTO IN DATA 9/8/2000

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, dott. Cervelli, concernente l'art. 74, comma 4, del CCNL 1998/2001 del personale non dirigente del Comparto Università - sottoscritta in via di ipotesi il 16 ottobre 2002 e vista la certificazione positiva adottata dalla Corte dei Conti il 12 maggio 2003 - in data 22 maggio 2003 alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:

- ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato

- i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali di categoria

CGIL firmatoCGIL/SNUR firmato

CISLfirmatoCISL/UNIV firmato

UILfirmatoUIL/PA firmato

CONFSALfirmatoFED.CONFSAL/SNALS/UNIV.CISAPUNI firmato

CISALfirmatoC.S.A di CISAL UNIV ( Cisal Un.,Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confil Un.- Cusal, Tecstat Usppi)firmato

Premesso che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, dott.Cervelli, con ordinanze del 13-9-2002, nelle cause Santoro Carla, Restani Cinzia e Gualtieri Grazia c/ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha chiesto all'ARAN di promuovere interpretazione autentica, ai sensi dell'art.64 del d. lgs. n.165/2001, dell'art. 74, comma 4, del CCNL 09.08.2000 del comparto Università;

Presa cognizione dei ricorsi in questione;

Le parti firmatarie del CCNL 09.08.2000 sottoscrivono il seguente accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art.74, nel testo che segue:

"In relazione al quesito posto dal giudice del lavoro di Modena, dott. Cervelli, con ordinanze del 13-9-2002, le parti sottoscrittrici del CCNL 9-8-2000 concordano nel confermare di aver inteso, all'art.74, comma 4, che la posizione economica D1 debba essere attribuita anche al personale, vincitore di concorso pubblico per la ex VII qualifica funzionale (per l'accesso alla quale era previsto il diploma di laurea), bandito antecedentemente alla data di sottoscrizione dell'anzidetto CCNL 9-8-2000, ed assunto successivamente alla sottoscrizione del contratto medesimo."

Info su: www.azimut-onlus.org

 

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