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CCNL del 9 agosto 2000

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

relativo al quadriennio normativo 1998-2001

e al biennio economico 1998-1999

del PERSONALE DEL COMPARTO "UNIVERSITÀ"

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 13

luglio 2000 sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del

personale del comparto Università, nonché della certificazione della Corte

dei Conti in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati

per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di

programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 12, ha

avuto luogo l'incontro tra:

- ARAN nella persona del prof. Mario Ricciardi,

per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni

sindacali:

per le OO.SS. di categoria:

- CGIL/SNUR

- CISL/Università

- UIL/P.A.

- Federazioni CONFSAL/SNALS UNIV.- CISAPUNI

- CSA di CISAL Università (CISAL UN., CISAS UN., CONFAIL-FAILEL-UNSIAU,

CONFILL UN.- CUSAL, TECSTAT USPPI)

per le Confederazioni sindacali:

- CGIL

- CISL

- UIL

- CONFSAL

- CISAL

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL

relativo al personale dipendente del comparto Università per il

quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

Parte I

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione.

1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno

rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle

risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del

comparto.

2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo

sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al

comparto del personale delle Università e delle altre istituzioni di cui

all'art. 9 del CCNL quadro per la definizione dei comparti di

contrattazione, sottoscritto il 2.6.98.

3. Il riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e

integrazioni è riportato nel testo del presente CCNL come D.lgs. n. 29/93.

4. Nel testo del presente CCNL le istituzioni di cui al comma 2 sono

denominate "amministrazioni".

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

del contratto.

1. Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 1998 e avrà scadenza il 31

dicembre 2001 per la parte normativa e il 31 dicembre 1999 per la parte

economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera

raccomandata almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza, s'intenderà

tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni

contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal

successivo CCNL.

2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla

data di stipulazione del presente CCNL. La stipula s'intende avvenuta al

momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei

soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui

agli artt. 51 e 52, D.lgs. n. 29/93.

3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto

economico e normativo con carattere vincolato e automatico, entro 30

giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.

4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il

rinnovo del CCNL sono presentate almeno 3 mesi prima delle scadenze

previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le

parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni

conflittuali.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di

scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del

comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le

scadenze previste dall'Accordo sulla politica dei redditi del 23.7.93. Per

l'erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell'art. 52,

D.lgs. n. 29/93.

6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di

riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra

l'inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio,

secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica,

il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il

rinnovo andranno presentate entro 30 giorni dalla stipulazione del

presente CCNL.

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione

dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è

strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse

dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo

professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità,

l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un

sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e

trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei

conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il

perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai CCNL e dai

protocolli tra Governo e parti sociali.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali,

oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli

relazionali, a livello di singola Amministrazione:

a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle

materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;

b) informazione;

c) concertazione;

d) consultazione;

e) interpretazione autentica dei CCNL.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.

1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.lgs.

n. 29/93, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel

rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa,

nonché dal successivo comma 4.

2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti

materie:

a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'art. 67 tra

le finalità e secondo la disciplina di cui all'art. 68;

b) i criteri generali relativi ai sistemi d'incentivazione del

personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione

organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità

del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad

incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei

dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;

c) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni

economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto

dall'art. 59, comma 1;

d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo

alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a

rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di

legge;

e) le linee d'indirizzo e la programmazione generale per i programmi

annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e

aggiornamento del personale;

f) le linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento

dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e

alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle

disposizioni vigenti;

g) le linee d'indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti

rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri

generali per l'applicazione della normativa in materia;

h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle

professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli

assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;

j) le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario

di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel

presente CCNL;

k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art.

66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;

l) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e

viceversa;

m) i criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-

assistenziali per il personale, nel rispetto dell'art. 11, legge n.

300/70;

n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle

attrezzature utilizzate nel telelavoro;

o) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia

di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;

p) i criteri generali in materia d'indennità di responsabilità, secondo

quanto previsto dall'art. 63, comma 2. uanto previsto dall'art. 47, comma

2, CCNL 1996.

3. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di

un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento

richiamati nel precedente art. 3, comma 1, decorsi 60 giorni dall'inizio

effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le

parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le

rispettive prerogative e libertà d'iniziativa e decisione, relativamente

alla materia di cui al comma 2, lett. i) - fatto salvo quanto previsto

dall'art. 25, comma 4 - nonché relativamente alle materie non direttamente

implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel

rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL.

4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto

con vincoli risultanti dai CCNL e non possono comportare oneri non

previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di

ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono

essere applicate.

Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto

collettivo integrativo.

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o

comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al

presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a

tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve

le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano

tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4,

comma 2, lett. a), b) e d).

2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte

pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro 30 giorni da

quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNL e a

convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del

negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione

collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio

dei Revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento

dell'Amministrazione. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo

integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale

organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa

tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di

governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di

rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole

circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi

conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi

contratti collettivi integrativi.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere ad ARAN, entro 5 giorni

dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle

modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti

annuali e pluriennali di bilancio.

6. Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL

21.5.96, salvo disdetta nei casi e con le modalità consentite dalla

normativa vigente, conservano la loro efficacia sino a che il nuovo

contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non regoli

diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle

risorse prevista dal presente CCNL.

Art. 6 - Informazione.

1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e

sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i

comportamenti delle parti.

2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali

di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali

inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

3. Le amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione preventiva,

facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle

seguenti materie:

a) regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro

eventuali modifiche;

b) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle

singole strutture;

c) verifica periodica della produttività delle strutture;

d) stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni

organiche e provvedimenti di variazione dell'organico;

e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione

della mobilità, d'innovazione e di sperimentazione gestionale;

f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue

modifiche;

g) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari

responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli artt. 61 e

63, comma 3, e loro valutazione periodica;

h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58;

i) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle

professionalità da impiegare negli stessi progetti;

j) voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale, comprese

variazioni di bilancio;

k) criteri e linee generali per l'adozione delle forme contrattuali di

lavoro subordinato previste dall'art. 36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 e sulle

iniziative di razionalizzazione assunte ai sensi dell'art. 23, fermo

restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;

l) criteri generali sulle procedure selettive di cui all'art. 74, comma

5;

m) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 46, comma 1;

n) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini

della progressione verticale di cui all'art. 57, comma 3;

o) modalità e criteri di composizione del comitato di cui all'art. 58,

comma 3;

p) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e

funzioni di cui all'art. 63, comma 1;

q) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.

4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza

almeno annuale, e ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli

atti di gestione adottati e i relativi risultati:

a) attuazione dei programmi di formazione del personale;

b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in

relazione a quanto previsto in particolare dal D.lgs. n. 626/94 e

successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto interministeriale

5.8.98 n. 363.

c) andamento generale della mobilità del personale;

d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative

prestazioni;

e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività

individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi degli

artt. 67 e 68;

f) andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui alla

lett. k), comma 3;

g) funzionamento dei servizi sociali;

h) materie oggetto d'informazione preventiva;

i) stato di attuazione dei contratti integrativi.

5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato

dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla

quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, le

amministrazioni provvedono a un'adeguata tutela della riservatezza della

sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente.

6. Non è oggetto di riservatezza l'informazione ai soggetti sindacali di

cui all'art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti

accessori.

Art. 7 - Concertazione.

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, ricevuta

l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la

concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la

disciplina nelle seguenti materie:

a) articolazione dell'orario di servizio;

b) conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 3, lett. g), e

loro valutazione periodica;

c) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle

professionalità da impiegare negli stessi progetti;

d) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione

verticale di cui all'art. 6, comma 3, lett. n);

e) procedure selettive di cui all'art. 6, comma 3, lett. l);

f) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58;

g) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro

il 4° giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la

concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di

responsabilità, correttezza e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla

data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico

verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni

concertati hanno per le parti carattere vincolante.

4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare

concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza

del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei

soggetti sindacali di cui all'art. 9, in relazione alle dimensioni delle

amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine

di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, Commissioni

bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi

alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e

di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal

presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai Comitati

per le pari opportunità istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. La composizione degli organismi previsti nel precedente comma, che

non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una

rappresentanza femminile adeguata.

Art. 8 - Consultazione.

1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da

disposizioni legislative, in particolare dall'art. 6, D.lgs. n. 29/93, o

da norme contrattuali.

In tali casi, l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei

soggetti sindacali di cui all'art. 9, senza particolari formalità e con

modalità tali da facilitarne l'espressione. Le amministrazioni stesse

registreranno formalmente date delle consultazioni e soggetti sindacali

consultati.

2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la

prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per

tali materie, anche al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto

dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, nonché del Decreto

interministeriale 5.8.98 n. 363.

3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:

a) criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di fornitura di

lavoro temporaneo;

b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-

amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla

costituzione di nuove strutture;

c) criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui

all'art. 24.

Art. 9 - Composizione delle delegazioni.

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è

costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato.

Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal

Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo

delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto

dagli ordinamenti.

2. Per le OO.SS., la delegazione è composta:

- dalle RSU;

- dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie

del presente CCNL.

3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva

integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

Art. 10 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a) le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette ai sensi

dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il

personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la

definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7.8.98;

b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali

rappresentative previste dall'art. 10, comma 2 dell'accordo collettivo

indicato nella lett. a).

2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi

compresi quelli previsti dall'art. 10, comma 3 del CCNL quadro sulle

modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

stipulato il 7.8.98, sono quelli previsti dall'art. 10, comma 1 del

medesimo accordo.

Art. 11 - Clausole di raffreddamento.

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di

correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato

alla prevenzione dei conflitti. Nel 1° mese del negoziato relativo alla

contrattazione integrativa, ovvero nei primi 60 giorni nelle ipotesi di

cui all'art. 4, comma 3, le parti, qualora non vengano interrotte le

trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni

dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non

assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità

sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le

parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente

il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato

rispettivamente con le procedure di cui all'art. 51, D.lgs. n. 29/93 o con

quelle previste dagli artt. 4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la

clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una

delle parti.

Art. 13 - Contributi sindacali.

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della O.S.

da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per

il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai

competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è

trasmessa all'Amministrazione a cura del dipendente o delle O.S.

interessate.

2. La delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del

rilascio.

3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata

ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione

all'Amministrazione di appartenenza e alla O.S. interessata. L'effetto

della revoca decorre dal 1° del mese successivo alla presentazione della

stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni

sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono

versate entro il mese successivo alle OO.SS. interessate secondo modalità

concordate con l'Amministrazione con trasmissione, distintamente per

ciascuna O.S., dei relativi prospetti.

5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla

segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti

effettuati alle OO.SS.

Art. 14 - Pari opportunità.

1. Sono confermati i Comitati per le pari opportunità già insediati

presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora stati insediati, essi

dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente

CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette

secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I Comitati possono

iniziare la propria attività nella composizione formata con le

rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la

cui nomina spetta all'Amministrazione.

3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo

professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto

di contrattazione integrativa.

4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto

d'informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti

sindacali di cui all'art. 9.

5. Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento

dei Comitati, mettendo, tra l'altro, immediatamente a loro disposizione

adeguati locali per la loro attività.

Art. 15 - Diritti sindacali.

1. I distacchi, le aspettative e i permessi, nonché le altre prerogative

sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a quanto previsto dal

contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7.8.98

e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente

CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all'art.

5, CCNL quadro 7.8.98 compete il trattamento economico complessivo, con

esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati

all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in

particolare l'art. 18, contratto collettivo quadro 7.8.98.

4. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità

di servizio ai fini della progressione economica all'interno della

categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.

5. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D, ai quali sia stata

attribuita l'indennità di responsabilità di cui all'art. 63, comma 2,

compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'indennità

corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di

responsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di

pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.

6. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito

specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all'art. 63,

comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'indennità

corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o

altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo

valore.

7. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato

attribuito un incarico ai sensi dell'art. 61, oltre al trattamento

indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente

all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari

valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al

dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi

di cui all'art. 61, compete l'importo minimo di posizione di cui all'art.

62, comma 1.

Titolo III - RAPPORTO DI LAVORO

Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16 - Il contratto individuale di lavoro.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è

costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente CCNL,

le disposizioni di legge e le normative comunitarie.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la

forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data d'inizio del rapporto di lavoro;

c) categoria, area e livello retributivo;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi

distaccate;

f) causale, tra quelle indicate nell'art. 19, e termine finale nel

contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è

disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause

di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione

risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 18, il

contratto individuale di cui al comma 1 indica l'articolazione dell'orario

di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art.

18.

5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di

lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni,

la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e indicata nel

bando di concorso. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a

dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto

dall'art. 18, comma 8, di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o

privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità o

cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in

particolare, dall'art. 58, D.lgs. n. 29/93, ovvero a presentare la

dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la

possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di

comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto,

ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all'immediata

risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l'immediata risoluzione del

rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine

assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi d'impedimento. In tale

caso le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per

l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 17 - Periodo di prova.

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo

di prova della durata di 3 mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il

dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a

seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57.

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo

servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal

caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo

massimo di 6 mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso

d'infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art.

36.

4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi

espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti.

5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi

3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le

corrispondenti assenze del personale non in prova.

6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante

periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi

momento senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del

preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il

recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso

dell'Amministrazione deve essere motivato.

7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla

scadenza.

8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato

risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio

e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti

gli effetti.

9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo

giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della 13a mensilità; spetta

altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di

ferie maturate e non godute.

10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il

periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto e

in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla

categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del

rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di

prova.

11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in

servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto,

vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di

aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata

del periodo di prova.

12. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione può adottare

iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può

essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando

la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di

appartenenza.

Capo II - PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito

relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione

del personale mediante:

a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

su richiesta dei dipendenti interessati;

b) assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno

di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei

limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31

dicembre di ogni anno.

3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la

normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei

singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi

ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le

attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali,

non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in

organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non

può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma

delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero

complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a

tempo parziale.

6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento

dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base

delle 2 seguenti tipologie:

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i

giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,

del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale),

in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale

prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione

(settimana, mese, anno).

7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del

presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto

della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo

svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il

rapporto a tempo pieno.

8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito,

previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni

di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non

siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni

medesime, ai sensi dell'art. 58, D.lgs. n. 29/93.

9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo

parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero

di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I

lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni

di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.

11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da

tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e,

nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della

prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.

12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita

domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo

parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui

aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto

motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di

ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, s'intende

accolta. L'Amministrazione, entro il predetto termine, può, con

provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro

per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in

relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,

grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

13. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono

consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto

di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro

straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova

applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8, D.lgs. n. 61/00.

14. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro

supplementare previste dall'art. 3, D.lgs. n. 61/00 saranno disciplinate

dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle

singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti

di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite

in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.

15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle

disposizioni dell'art. 8, legge n. 554/88 e successive modificazioni e

integrazioni.

16. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita

sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari del

presente CCNL entro il 31.1.01, ferma restando l'operatività delle

disposizioni di cui al D.lgs. n. 61/00, in quanto immediatamente

applicabili.

Art. 19 - Assunzioni a tempo determinato.

1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in

applicazione e ad integrazione della legge 18.4.62 n. 230 e successive

modificazioni, con riferimento alle categorie B e C, per le seguenti

esigenze:

a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista

superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in

servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti del restante

periodo di conservazione del posto del dipendente assente;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,

nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle

leggi 30.12.71 n. 1204, 9.12.77 n. 903 e 8.3.00 n. 53;

c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per

esigenze straordinarie nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse

non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per gli operai

agricoli e florovivaisti è consentita l'assunzione a tempo parziale per un

numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.

2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla

formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo

reclutamento del personale stesso.

3. Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1, nel

contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del

dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente,

senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel

contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett.

a) e b), con il rientro in servizio del titolare.

5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a

tempo parziale.

6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono

effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo

determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP, dotato

delle professionalità necessarie, per lo svolgimento di attività

nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture

tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di

miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo

determinato non dovrà essere superiore a 5 anni, fermo restando che

l'ultimazione dei suddetti programmi o progetti o, comunque, il compimento

del termine massimo di cui al successivo comma 8, comportano, a tutti gli

effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire

in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo

indeterminato; in tale percentuale massima devono essere comprese le

assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo

determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca

d'interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'università e della

ricerca scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto

Ministero. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a

tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca

finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.

8. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in

nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per un

periodo superiore ai 5 anni complessivi.

9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, legge 18.4.62 n. 230 la

proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli e il rapporto di

lavoro si estingue alla scadenza.

10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può

trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova

applicazione l'art. 36, comma 8, D.lgs. n. 29/93.

11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento

economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto

a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a

termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma 6,

maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli

artt. 34 e 36 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o

ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al

comma 8, art. 34, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore

a 2 mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre

la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del

posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il

termine massimo fissato dall'art. 34;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze

fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,

proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso

di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma 3, ovvero in caso di lutto o

grave infermità ai sensi dell'art. 30, comma 1;

d) in alternativa a quanto previsto alla lett. c), ai dipendenti assunti

ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a 1 anno,

spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 30, 31 e

33.

12. I rapporti a tempo determinato in essere al 23.2.00 in base a quanto

previsto dal comma 9 bis, art. 19, CCNL 17.7.97, integrativo del CCNL del

Comparto Università del 21.5.96, sono prorogati fino all'espletamento

delle procedure per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale

che gli Atenei attivano nell'ambito della programmazione triennale del

fabbisogno di personale. Tali procedure dovranno essere concluse entro 12

mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, termine massimo per

detta proroga.

13. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valutabile ai

fini dell'accesso ad altro rapporto di lavoro del comparto, come previsto

dall'art. 57, comma 4.

Art. 20 - Telelavoro.

1. Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le

modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23.3.00,

ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo

stesso.

2. La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti

strettamente legati alle specifiche esigenze dell'amministrazione e dei

lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all'art. 3,

comma 5 dell'accordo quadro sopracitato.

Art. 21 - Lavoro interinale.

1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa,

le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo

e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non

fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di

reclutamento ordinario, previste dallo stesso D.lgs. n. 29/93, possono

stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza

di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In

nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere

utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di

organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili alla categoria

B.

3. Le amministrazioni possono utilizzare lavoratori con contratto di

fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente CCNL,

senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori

a tempo indeterminato in servizio presso la stessa Amministrazione; il

numero dei lavoratori determinato in base a tale percentuale è

arrotondato, in caso di frazione, all'unità superiore.

4. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora

partecipino a programmi o a progetti di produttività presso

l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi

trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva decentrata

integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative delle

amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per

la corresponsione di tali trattamenti accessori.

5. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva informazione e

consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 sul numero, sui

motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai

contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate

ragioni d'urgenza, le amministrazioni forniscono l'informazione in via

successiva, comunque non oltre i 5 giorni successivi alla stipulazione dei

contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge

24.6.97 n. 196.

6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a

partecipare, presso l'Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee,

indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo

quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.98, che

riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore

previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura

di lavoro temporaneo.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai

soggetti sindacali di cui all'art. 9 e ad ARAN informazioni sull'andamento

a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e

degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

Art. 22 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).

1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla

sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie

definiranno la disciplina contrattuale del CFL.

Art. 23 - Forme contrattuali flessibili di lavoro.

1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali e in un quadro di

trasparenza gestionale, le amministrazioni perseguiranno l'obiettivo della

maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli istituti di

flessibilità del lavoro di cui all'art. 36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 con

riferimento ai fini, ai contenuti e alle modalità di applicazione di

ciascun istituto.

2. Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di

cui all'art. 9, forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli

istituti di flessibilità, assicurando, a tal fine, la programmazione di 2

incontri ogni anno.

Capo III - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 24 - Mansioni del lavoratore.

1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste

dall'art. 56, commi 2, 3 e 4, D.lgs. 3.2.93 n. 29, per la parte demandata

alla contrattazione.

2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall'art. 56, comma

1, D.lgs. n. 29/93, l'equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di

vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L'esercizio

da parte dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente le

mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può,

comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo

spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel

senso sopra indicato può avvenire solo se l'Amministrazione si fa carico

dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I

lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella

di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata

dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative,

sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto

delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell'area per la

quale si effettua richiesta.

3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2,

3, 4 e 5 del sopra citato art. 56, sono considerate superiori le mansioni

incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento

temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste

dal comma 2 dello stesso art. 56, deve essere comunicato per iscritto al

dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna

Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri

precostituiti, coerenti con l'organizzazione, che tengano conto dei

contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di

consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del presente

CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere

esplicitamente:

- l'indicazione nominativa del dipendente sostituito;

- le motivazioni dell'attribuzione;

- il possesso degli eventuali titoli professionali necessari;

- l'esplicita quantificazione della differenza economica da

corrispondere, sull'intero trattamento stipendiale e accessorio previsto

per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono

affidate.

4. L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali

appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni

superiori ai sensi dell'art. 56 citato e del presente articolo, a meno che

questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al

dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità

propri della categoria superiore.

5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso

previsto dall'art. 56, comma 5, D.lgs. n. 29/93, al lavoratore è

corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria

superiore.

6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56, D.lgs.

n. 29/93, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data

di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di

sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del

soggetto competente secondo l'ordinamento proprio di ciascuna

Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la disciplina

di cui al comma 6.

8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente

cessano comunque di produrre effetti trascorsi 12 mesi dalla data di

sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

Art. 25 - Orario di lavoro.

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma

suddiviso dall'Amministrazione in 5 giorni settimanali, con una

pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte

degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l'ottimale

funzionamento delle strutture.

2. L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dai dirigenti

responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine

dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze

complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di

adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono

oggetto d'informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti

sindacali di cui all'art. 9.

3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della programmazione

dei servizi e delle attività formulata dall'Amministrazione, sono

improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche

coesistere:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che

rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione dell'orario

di lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei

carichi di lavoro;

b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e

annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel

rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;

c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di

anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di

entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la

contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla

medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in

servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di

soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;

d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in

prestabilite articolazioni d'orario;

e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con

l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in

situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti

impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.

4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 alle

esigenze delle amministrazioni è oggetto di contrattazione integrativa.

5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o

coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli

orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o

comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35

ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel

quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo

costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario

oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano

all'autofinanziamento.

6. L'orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina

riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.

7. La pausa dell'orario di lavoro giornaliero non può essere inferiore a

30 minuti.

Art. 26 - Lavoro notturno.

1. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita

sequenza contrattuale da attivare entro 3 mesi dalla sottoscrizione

definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari.

Art. 27 - Conto ore individuale.

1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro

straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal

lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale per

essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata

lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti

giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.

2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti

vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.

3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non

consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore

di lavoro straordinario saranno retribuite.

Art. 28 - Ferie, festività del S. Patrono e recupero festività soppresse.

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di

ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale

retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro

straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle 2

giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge 23.12.77 n. 937.

3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto

hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle 2 giornate

previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i

giorni di ferie previsti nel comma 2.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5

giorni, il sabato è considerato non lavorativo e i giorni di ferie

spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e

26, comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a),

legge 23.12.77 n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da

fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla

menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la

ricorrenza del S. Patrono della località in cui il dipendente presta

servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle

ferie è determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La

frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti

come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui

all'art. 30 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà

luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto

nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo

le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.

10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può

frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle

ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti,

assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il

godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1

giugno-30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la

chiusura, per più di 1 settimana consecutiva, della struttura in cui

presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può

chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura,

previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni della

categoria e area professionale di appartenenza.

11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o

interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente

ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro

in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato

richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo

viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese

anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

12. In caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel

corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 1° semestre

dell'anno successivo.

13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si

protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.

L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva

comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti,

anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione

delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in

relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al

comma 12.

15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal

rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state

fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle

stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.

Art. 29 - Riposo settimanale.

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.

Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato

in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno,

indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo

settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere

monetizzato.

4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con

le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Art. 30 - Permessi retribuiti.

1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione,

sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di

svolgimento delle prove: giorni 8 all'anno;

- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado o di

affini di 1° grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il

lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni 3

per evento;

- documentata grave infermità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n.

53/00, del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente,

purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da

certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa

dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni 3 all'anno.

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,

3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi

personali o familiari debitamente documentati anche mediante

autocertificazione.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni

consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente

nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti

dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione

esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati

all'effettiva prestazione.

6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/92 introdotte

dalla legge n. 53/00 in materia di assistenza a portatori di handicap.

I permessi di cui all'art. 33, comma 3 della stessa legge n. 104/92,

come modificato e integrato dagli artt. 19 e 20, legge n. 53/00, non

sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall'art.

30, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione

della 13a mensilità.

7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,

ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni.

8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11.8.91 n. 266

nonché dal regolamento approvato con DPR 21.9.94 n. 613 per le attività di

protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del

personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea

articolazione degli orari di lavoro.

Art. 31 - Congedi parentali.

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni

contenute nella legge n. 53/00 in materia di congedi dei genitori e a

sostegno della maternità e paternità. Entro 1 anno dalla sottoscrizione

definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad

eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente

articolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del T.U. di cui all'art.

15, legge n. 53/00. Fino alla definizione dell'accordo di cui al presente

comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'art. 23,

comma 8, CCNL 21.5.96, ferma restando l'alternatività per la lavoratrice

madre o per il lavoratore padre.

2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi

dell'art. 4, legge 30.12.71 n. 1204 e della legge n. 53/00, spetta

l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di trattamento

economico accessorio fisse e ricorrenti.

3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri

e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30.12.71 n. 1204 e

dalla legge 9.12.77 n. 903, come modificate e integrate dalla legge n.

53/00.

Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai

fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

4. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei

congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 17, legge n.

53/00.

Art. 32 - Congedi per motivi di famiglia e di studio.

1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari

o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o

frazionato, non superiore a 2 anni, in conformità a quanto disposto

dall'art. 4, commi 2 e 4, legge n. 53/00.

2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze

per malattia previste dagli artt. 34 e 36.

3. Trovano applicazione l'art. 4, comma 3, nonché gli artt. 5 e 6, legge

n. 53/00; in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti

sindacali firmatari entro 6 mesi dalla sottoscrizione definitiva del

presente CCNL, in relazione anche a quanto ivi previsto dall'art. 45,

saranno definite le modalità applicative, anche per quanto concerne le

percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.

4. Continua ad applicarsi l'art. 9, DPR 3.8.90 n. 319.

Art. 33 - Permessi brevi.

1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso

di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi

concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata

superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono

comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale limite è

incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per

documentate esigenze di salute.

2. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per

consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il

mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario

responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la

retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Art. 34 - Assenze per malattia.

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla

conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della

maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute

all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel

triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia

richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di

assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun

trattamento retributivo.

3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo

di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento

delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità

previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza

dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e

2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a

richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a

svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di

procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente

l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in

mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria

immediatamente inferiore, l'Amministrazione provvede alla mobilità, a

richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio

abbia luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al

dipendente spetta la retribuzione attinente a detta categoria, integrata

da un assegno 'ad personam' pari alla differenza di retribuzione, non

riassorbibile dai futuri miglioramenti.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2

del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di

servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli

affetti da TBC.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia

è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità

pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio legato

all'effettiva prestazione, comunque denominato, per i primi 9 mesi di

assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva.

Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 15 giorni

lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo

di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento

economico accessorio spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro

straordinario e per quelli collegati all'effettivo svolgimento della

prestazione;

b) 90 % della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi

di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi

del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve

essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque

all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo

comprovato impedimento. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è

tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata a.r. il certificato

medico attestante lo stato d'infermità comportante l'incapacità lavorativa

e con l'indicazione della sola prognosi, entro i 5 giorni successivi

all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa.

Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al 1° giorno

lavorativo successivo.

10. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le

modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'art.

10, DPR n. 567/87.

11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo

diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve darne

tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.

12. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato

ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi

reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo

giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi i giorni

domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità

lavorativa, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Sono fatte salve

le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite

mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici

regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il

dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Amministrazione,

eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

13. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro

sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne

comunicazione all'Amministrazione, al fine di consentirle un'eventuale

azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso

delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai

sensi del comma 8, lett. a), b) e c), compresi gli oneri riflessi

inerenti.

14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o

parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza

per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di

ricovero ospedaliero o di 'day hospital' anche quelli di assenza dovuti

alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera

retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti

in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla

gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria

terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Art. 35 - Altre assenze.

1. Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto previsto dal

presente CCNL, periodi di assenza dal servizio nei casi, secondo le

modalità e nei limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative

che li disciplinano.

Art. 36 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha

diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e,

comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto ai sensi

dell'art. 34, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera

retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a).

2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta

dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera

retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a), per tutti i periodi di

conservazione del posto, ai sensi del comma 1.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il

procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio delle infermità per la corresponsione dell'equo indennizzo e per

la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.

4. Trova applicazione l'art. 34, comma 14, in materia di assenze dovute

a terapie invalidanti.

5. Nell'ipotesi in cui l'assenza si protragga oltre i periodi di

conservazione del posto, previsti nei precedenti commi 1 e 2,

l'Amministrazione può valutare l'opportunità, in base alle proprie

esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il

rapporto di lavoro del dipendente, fermo restando che tale ulteriore

periodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici.

Capo IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 37 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato

il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati

dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo:

a) per compimento del limite d'età previsto dalle norme applicabili

nell'Amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;

b) per dimissioni volontarie del dipendente;

c) per decesso del dipendente.

Art. 38 - Obblighi delle parti.

1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne

comunicazione per iscritto all'Amministrazione.

2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Amministrazione,

quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.

3. Nell'ipotesi di cui alla lett. a), art. 37, comma 1, la risoluzione

del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della

condizione prevista, senza obbligo per l'Amministrazione di dare il

preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera

dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età

prevista salvo diversa volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui

all'art. 37, comma 1, lett. c), l'Amministrazione corrisponde agli aventi

diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito

dall'art. 2122 C.C.

Art. 39 - Recesso con preavviso.

1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e

quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il

presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con

corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini

sono fissati come segue:

anni di servizio mesi di preavviso

fino a 5 2

oltre 5 e fino a 10 3

oltre 10 4

2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal 1° giorno o dal giorno 16 di

ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei

predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte

un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato

preavviso. L'Amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da essa

dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il

periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

5. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il

rapporto di lavoro, sia all'inizio sia durante il preavviso con il

consenso dell'altra parte.

Capo V - NORME DISCIPLINARI

Art. 40 - Doveri del dipendente.

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla

gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità e di rispettare

i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,

anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi

privati propri e altrui.

2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al

perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini

istituzionali delle amministrazioni, nell'interesse degli utenti.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire

la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente

contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro

impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle norme vigenti in

materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle

norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, legge 7.8.90 n. 241;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per

ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui

abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e

di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7.8.90 n. 241,

dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione nonché

attuare le disposizioni dell'Amministrazione in ordine alla legge 4.1.68

n. 15 in tema di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per

la rilevazione delle presenze;

f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e

con gli utenti condotta informata a principi di correttezza, e astenersi

da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al

servizio; rispettare i principi d'incompatibilità previsti dalla legge e

dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non

svolgere attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;

h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti

all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente

ritenga le disposizioni palesemente illegittime, è tenuto a farne

immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le

disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di

darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente

vietate dalla legge penale o costituiscano illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale

sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;

l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;

m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del

servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;

n) non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità

in connessione con la prestazione lavorativa;

o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai

locali delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre,

salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee

all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non

coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle

stesse;

q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di

appartenenza, salvo comprovato impedimento;

r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti

amministrativi che possano coinvolgere direttamente o indirettamente

interessi propri;

s) comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e nei

termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di incarichi extra-

istituzionali.

Art. 41 - Sanzioni e procedure disciplinari.

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati

nell'art. 40 del presente CCNL danno luogo, secondo la gravità

dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle

seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10

giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

2. Le amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono

adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei dipendente,

senza previa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi

tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio

competente, individuato dalle amministrazioni in conformità ai propri

ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il

dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore

ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o

conferisce mandato.

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che

siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla formale contestazione del fatto

che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione

per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi

15 giorni.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.lgs. n. 29/93, la

sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della

struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro

20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'ufficio competente, ai

sensi del comma 4, art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per

l'istruzione del procedimento.

5. Al dipendente o su sua espressa delega al suo difensore, è consentito

l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo

carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla

data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a

termine entro tale data, il procedimento si estingue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base

degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal

dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1;

quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere

disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone

comunicazione all'interessato.

8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari

decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle

eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia

all'art. 59, D.lgs. n. 29/93.

Art. 42 - Codice disciplinare.

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle

sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di

quanto previsto dall'art. 59, D.lgs n. 29/93, il tipo e l'entità di

ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri

generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o

imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal

dipendente;

d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Amministrazione,

agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare

riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti

dell'Amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai

precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;

f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate

nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra

quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica

azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e

accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista

per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con

sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel

rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui

al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione

disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo

pari a 4 ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle

sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti

infrazioni:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e

delle norme da osservare in caso di malattia;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso

l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei

locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e

alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue

responsabilità;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni

e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per

il servizio o per gli interessi dell'Amministrazione o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del

patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 6, legge

20.5.70 n. 300; le modalità relative sono concordate con i soggetti di cui

all'art. 9;

f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,

tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;

g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi

specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio

ovvero danno o pericolo per l'Amministrazione, per gli utenti o per terzi;

h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di

attività che ritardino il recupero psico-fisico.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio

dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei

dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica,

graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma

1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato

l'applicazione dei massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario

abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è

determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del

servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei

doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione,

agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, nel raggiungere la sede

assegnata dall'Amministrazione;

e) testimonianza falsa o reticente;

f) comportamento minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o

diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei

riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte

salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1, legge

20.5.70 n. 300;

i) atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi comprese

le molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di cui vengano

fatti oggetto utenti o colleghi;

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente

nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno

all'Amministrazione, agli utenti o a terzi.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica

per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di

fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del

rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le

seguenti:

a) recidiva plurima, per almeno 3 volte nell'anno, nelle mancanze

previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel

biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che

abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione

dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7,

lett. a);

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo

o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,

manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza

dell'Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto per

motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa Amministrazione;

d) assenza ingiustificata e arbitraria dal servizio per oltre 10 giorni

lavorativi consecutivi;

e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che

dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli

obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;

f) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato,

per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta

al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano

compatibili con la prosecuzione del rapporto.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica

per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi,

di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia

con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche

provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica

nelle seguenti fattispecie:

a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro

con ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti ovvero di

terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione

di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

c) condanna passata in giudicato:

1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), b), c), d), e)

ed f), legge 19.3.90 n. 55, modificata e integrata dall'art. 1, comma 1,

legge 18.1.92 n. 16;

2) per gravi delitti commessi in servizio;

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2, deve

essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale

e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta

anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.

Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possano dar

luogo a una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva

di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti

dall'art. 41, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.

9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei comma 8 è

riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia

della sentenza definitiva.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data

pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a

tutti i dipendenti entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente

CCNL. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita da

altre. Il codice disciplinare si attua dal 15° giorno successivo a quello

dell'affissione.

Art. 43 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.

1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare

accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo d'infrazione

disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e

dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,

l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non

superiore a 30 giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione

disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere

computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione

limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello

computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti

dell'anzianità di servizio.

Art. 44 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà

personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della

retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello

stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della

retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale

che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora egli sia

stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di

lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della

sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 42, commi 6 e

7.

3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà

personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del

dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui

al comma 2.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, nei casi previsti dall'art. 15,

comma 1, legge 19.3.90 n. 55 , come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge

18.1.92 n. 16.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in

tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

dall'art. 42, commi 8 e 9.

6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei presente articolo

sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile

e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni

compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con

formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a

titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato

dovuto al lavoratore, se fosse rimasto in servizio.

8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di

procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un

periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni. Decorso tale termine la

sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in

servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino

all'esito del procedimento penale.

Capo VI - ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Art. 45 - Formazione professionale.

1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno

strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento

del livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni;

queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere

finanziario delineati dall'accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997,

mettono fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative

nazionali promosse dalla CRUI, le proprie risorse formative allo scopo di

promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del personale.

2. L'aggiornamento e la formazione professionali possono essere

obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto

sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello

distaccato o comandato.

3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante

corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da

svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole

amministrazioni.

4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio

si svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti

criteri e modalità operativi:

- i programmi devono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e

gli standard quantitativi e qualitativi previsti;

- le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo

professionale e retributivo devono essere finalizzate all'acquisizione e

all'approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove

di selezione e devono prevedere adeguate forme di verifica finale;

- in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura

massima possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza

circa gli obiettivi e le metodologie della formazione - che possono

prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la

trasferibilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate;

- la certificazione relativa alle attività formative deve dare

compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in termini di

qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta;

- la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di

lavoro e hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze professionali

alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo

e quantitativo dei servizi;

- in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma 2,

lett. e) del presente CCNL, il Direttore amministrativo individua, tenuto

conto anche delle domande e delle disponibilità acquisite, il personale

destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento, fornendo

comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di parteciparvi e, in ogni

caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive opportunità

formative a coloro che maturino i requisiti d'anzianità per partecipare

alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di

categoria;

- verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui

all'art. 9 delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti

della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi.

5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati

direttamente dalle amministrazioni, anche in consorzio o sotto la loro

vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel

precedente comma, purché prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a

crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei

passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione

economica all'altra e della progressione verticale.

6. Al fine di definire modalità attuative dei criteri di cui al comma 4,

è costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti delle

OO.SS. firmatarie e di ARAN. Il gruppo terrà conto delle linee

programmatiche espresse dalla CRUI in materia.

7. Il personale può concorrere nell'attività di formazione e

aggiornamento professionale dei dipendenti.

8. L'individuazione del predetto personale che collabora all'attività di

formazione e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli

ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica

nelle materie d'insegnamento.

9. L'attività di aggiornamento e formazione di cui al comma 7, se svolta

fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria sulle risorse

disponibili, con un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se l'attività in

questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra

spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere modificata

dalle amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di

complessità dei corsi, fino ad un massimo di £. 120.000 orarie lorde.

Art. 46 - Trasferimenti.

1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale del

comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun

anno alle altre amministrazioni del comparto stesso l'elenco dei posti che

intendono coprire nel corso dell'anno, elenco che le amministrazioni

riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di

pubblicità.

2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso al trasferimento

dall'Amministrazione di destinazione deve chiedere il 'nulla osta'

dell'Amministrazione di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla richiesta,

l'assenso s'intende rilasciato. L'eventuale diniego deve essere

adeguatamente motivato.

3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con

l'Amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la posizione

retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza e la continuità

della posizione pensionistica e previdenziale.

Art. 47 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy.

1. Le amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali necessari

per eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l'adempimento

degli obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle

vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e

autocertificazione.

2. Le amministrazioni sono tenute, altresì, alla tutela della privacy

del dipendente, secondo le disposizioni vigenti, in particolare per quanto

concerne le certificazioni mediche.

Art. 48 - Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi

nell'espletamento dei compiti d'ufficio.

1. L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove

si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o

penale nei confronti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente

connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti

d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista

conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del

procedimento e per tutti i gradi del giudizio.

2. Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in

giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa

grave, dovrà rimborsare all'Amministrazione tutti gli oneri sostenuti per

la sua difesa.

Art. 49 - Mense e servizi sociali.

1. In materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali

sono confermate le disposizioni dell'art. 3, legge 29.1.86 n. 23 e

dall'art. 21, commi 1 e 6, DPR 3.8.90 n. 319.

2. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con

le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l'erogazione viene

fatta in applicazione dei seguenti criteri:

- nel caso d'orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni o su

turnazioni di almeno 8 ore continuative, a condizione che non possano

fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo

presso la sede di lavoro;

- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua

un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore, con la relativa pausa

prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;

- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,

immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno 3 ore di lavoro

straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale

va consumato il pasto.

3. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico

dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico, fino

all'ammontare massimo previsto e comunque non oltre il corrispettivo di un

pasto tipo.

4. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento

fiscale e previdenziale relativamente alle materie di cui al presente

articolo.

Art. 50 - Indennità di rischio da radiazioni.

1. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20,

DPR n. 319/90.

Titolo IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 51 - Norme per il personale che opera presso le aziende Policlinico

universitario e le strutture sanitarie convenzionate.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45, comma

3, D.lgs. n. 29/93, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, comma 5,

D.lgs. n. 517/99 che prevede l'emanazione di appositi decreti

interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale

tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di

personale definite dai commi 1 e 2, art. 53, CCNL 21.5.96, continua ad

applicarsi il contratto del comparto Università.

2. Ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio

nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie,

sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una

tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali

previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal CCNL del comparto

Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali

innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di CCNL.

3. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma precedente,

al personale di cui al comma 1 verrà corrisposta l'indennità di

equiparazione di cui all'art. 31, DPR n. 761/79 calcolata con riferimento

alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.

4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto

personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente

CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all'art. 31,

DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e

alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio

sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto

dai CCNL nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla

definizione della stessa tabella di cui al comma 2, l'incremento

dell'indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal

CCNL 5.9.96 - prevista dall'art. 65 non viene considerata ai fini del

trattamento economico di cui al citato art. 31, DPR n. 761/79, salvo

eventuale riassorbimento.

5. Le Università, nell'ambito della programmazione triennale del

fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere

entro 1 anno dalla stipula del presente contratto per l'inquadramento,

nell'apposita area della categoria elevate professionalità, del personale

laureato medico e odontoiatra in servizio al 23.2.00 e in possesso dei

requisiti di cui all'art. 19, comma 9 bis, CCNL 17.7.97, integrativo del

CCNL 21.5.96.

6. Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale

di cui all'art. 6, comma 5, D.lgs. n. 502/92, ferme restando le funzioni

assistenziali mediche attualmente svolte previste dalle stesse

disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse

destinate alla produttività collettiva e individuale e al miglioramento

dei servizi, determinate dal presente CCNL.

Art. 52 - Collaboratori ed esperti linguistici.

1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla

sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali

firmatari, sarà ridefinito il trattamento giuridico ed economico, compresi

gli aumenti della retribuzione fondamentale e accessoria, dei

collaboratori ed esperti linguistici.

Art. 53 - Assistenti ex ISEF.

1. L'Istituto universitario di Scienze motorie di Roma, che, ai sensi

del D.lgs. n. 178/98, subentra nei rapporti precedentemente instaurati da

ISEF, nell'ambito delle disponibilità di bilancio attiverà apposite

procedure, da concludere entro 1 anno dalla stipula del presente CCNL, per

l'inquadramento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella

categoria C4, del personale assunto ai sensi dell'art. 52, CCNL 21.5.96 e

in servizio al 23.2.00. I rapporti a tempo determinato in essere in base

al citato art. 52 sono prorogati fino all'espletamento delle procedure di

cui al presente comma.

2. Nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilità previsti per

tale categoria, i dipendenti di cui al comma 1 collaborano con i

responsabili dei corsi, nel quadro della programmazione dell'attività

scientifica e didattica definita dai competenti organi accademici. In

particolare, il suddetto personale, secondo quanto previsto dallo statuto

e nell'ambito delle direttive dei responsabili dei corsi, svolge le

esercitazioni, assiste gli studenti e collabora alla correzione degli

elaborati, svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori prestazioni che

siano connesse con l'organizzazione delle attività ad esso spettanti e di

quelle inerenti alla valutazione degli studenti.

Parte II

Titolo I - REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Art. 54 - Obiettivi.

1. La revisione del sistema di classificazione del personale secondo le

linee definite negli articoli seguenti persegue le finalità del

progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di

crescita professionale, della funzionalità degli uffici,

dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

e della gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei seguenti

obiettivi:

- coerenza tra esigenze organizzative e sistema di classificazione;

- valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle

professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle

competenze acquisite attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa;

- coerenza tra sistemi d'incentivazione e obiettivi

dell'organizzazione;

- flessibilità gestionale.

2. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati e organici

interventi formativi secondo quanto previsto dall'art. 45.

Art. 55 - Il sistema di classificazione del personale.

1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in 4

categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate

rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).

2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di

competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una

gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di

autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie,

articolate nelle aree riportate nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'art. 56, D.lgs. n. 29/93, all'interno di ciascuna

categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto

professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio

siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando

occorra, apposita formazione professionale. L'assegnazione di mansioni

equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo

dell'oggetto del contratto di lavoro.

4. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria

immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del

potere modificativo. Essa è regolata dall'art. 56, D.lgs. n. 29/93, come

integrato dall'art. 24 del presente CCNL.

5. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica

iniziale con progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria

secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente CCNL. In via

eccezionale, l'accesso può avvenire nella posizione B3, anziché

all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori

requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa, come

previsto dal successivo art. 57, comma 4.

6. Per l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall'art.

57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella tabella

A.

7. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il

trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il

trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della

progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento

tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica

immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la

differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria

superiore.

8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre

amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione

economica conseguite nell'Amministrazione di provenienza.

Art. 56 - Progressione economica all'interno della categoria.

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione

economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento

tabellare iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella

tabella E.

2. Nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica

immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi,

attivati con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui

all'art. 59. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli

interessati devono aver maturato 3 anni di servizio nella posizione

economica immediatamente inferiore.

3. Il personale in servizio inquadrato nella categoria B, posizione

economica B1, che, alla data di sottoscrizione definitiva del presente

CCNL, abbia maturato 12 mesi d'anzianità, è inserito nella posizione

economica B2, previa apposita formazione.

4. I neo-assunti nella categoria B, permarranno nella posizione

economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella

posizione economica successiva previa apposita formazione.

5. Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le

risorse indicate all'art. 68, comma 2, lett. a), in stretta correlazione

con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del

servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.

6. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono

disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò

finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo.

Art. 57 - Progressione verticale nel sistema di classificazione.

1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente

individuate dalle amministrazioni con atti regolamentari improntati a

principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e

celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma

3, D.lgs. n. 29/93.

2. I Regolamenti di Ateneo nell'ambito delle dotazioni organiche

prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l'accesso

a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria

immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio

previsto per l'accesso esterno qualora il dipendente abbia un'anzianità di

servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche

ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti

disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso

dall'esterno.

3. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si

ispireranno a criteri di valutazione delle competenze professionali

acquisite e conseguenti all'esperienza professionale risultante dal

curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di esame

dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per

ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione

certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i

regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del

possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a

ciascuna categoria. Trovano applicazione gli artt. 6, comma 3, lett. n), e

7, comma 1, lett. d).

4. Sia per l'accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo

possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per

l'accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in relazione

alla tipologia dell'attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono,

altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto a

tempo determinato di cui all'art. 19.

5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto d'informazione

ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.

6. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla

categoria immediatamente superiore e all'accesso esterno è definito dalle

amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2,

pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua - nell'ambito

della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi

eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i soggetti sindacali

di cui all'art. 9. In tali incontri, saranno presi in esame anche i

fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla

costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali

connessi interventi formativi necessari. Sullo stato di attuazione della

programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli

stessi soggetti sindacali.

7. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente

superiore sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione di

cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno

le professionalità da selezionare; in tale ultimo caso, le amministrazioni

adottano un atto motivato, oggetto d'informazione ai soggetti sindacali di

cui all'art. 9.

8. I dipendenti che vengano inquadrati nella categoria immediatamente

superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del

presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.

Art. 58 - Sistema di valutazione.

1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto

all'art. 4, comma 2, lett. b), alla valutazione delle prestazioni e dei

risultati dei dipendenti ai fini:

- della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all'art. 68,

comma 2, lett. d);

- della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di

cui all'art. 59, comma 2, lett. b) e c);

2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo

coordinato con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi

selettivi previsti per tale progressione.

3. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, sulla base dei criteri

generali oggetto d'informazione e, a richiesta, di concertazione con i

soggetti sindacali di cui all'art. 9, dal responsabile della struttura in

cui l'interessato ha prestato la sua attività ed è tempestivamente

comunicata al dipendente. Il dipendente, ricevuta l'informazione, può,

entro 15 giorni, formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere

acquisito il parere di un apposito Comitato presieduto dal Direttore

amministrativo e composto secondo modalità e criteri definiti dalle

singole amministrazioni, oggetto d'informazione preventiva ai soggetti

sindacali di cui all'art. 9. In caso di parità di voto prevale quello del

Presidente. Il Comitato, il cui funzionamento non deve comportare oneri di

spesa, delibera entro 20 giorni.

Art. 59 - Criteri di selezione ai fini della progressione economica

all'interno della categoria.

1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni

economiche all'interno di ciascuna categoria sono oggetto di

contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni

- prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data d'entrata in vigore del

presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai commi successivi.

2. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui al comma

precedente, la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti

indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in

relazione al diverso livello di professionalità espresso dalle 4

categorie:

a) formazione certificata e pertinente;

b) arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con

esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità, desumibile dal

curriculum e/o dalla documentazione presentata dall'interessato;

c) qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla

capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei

processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla

soluzione dei problemi;

d) anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi 2

anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto;

e) titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi;

pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari

di studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori rispetto a

quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi di perfezionamento o

di specializzazione; dottorati di ricerca).

3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

2, nella categoria EP viene riservato:

- alla lett. a): fino a 20%

- alla lett. b): fino a 15%

- alla lett. c): fino a 25%

- alla lett. d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio maturato

nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite;

- alla lett. e): fino a 30%.

4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

2, nella categoria D viene riservato:

- alla lett. a): fino a 20%

- alla lett. b): fino a 20%

- alla lett. c): fino a 25%

- alla lett. d): fino a 15%

- alla lett. e): fino a 20%.

5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

2, nella categoria C viene riservato:

- alla lett. a): fino a 20%

- alla lett. b): fino a 25%

- alla lett. c): fino a 20%

- alla lett. d): fino a 15%

- alla lett. e): fino a 20%.

6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma

2, nella categoria B viene riservato:

- alla lett. a): fino a 25%

- alla lett. b): fino a 20%

- alla lett. c): fino a 20%

- alla lett. d): fino a 20%

- alla lett. e): fino a 15%.

7. In prima applicazione, allo scopo di snellire le procedure selettive

attivate ai fini della progressione economica all'interno della categoria,

le stesse dovranno essere effettuate senza tener conto dell'indicatore di

cui al comma 2, lett. a) ed essere concluse entro il 31.12.01. Nelle

procedure di cui al presente comma, l'anzianità di cui all'art. 56, comma

2, è riferita al servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.

Art. 60 - Categoria EP.

1. In considerazione dell'alto contenuto di professionalità richiesto al

personale inquadrato nella categoria EP, per tale personale valgono le

specifiche disposizioni contenute nei commi seguenti.

2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie trimestrali. La

presenza in servizio viene assicurata correlandola in modo flessibile

all'orario di servizio della struttura di appartenenza, tenendo conto

delle esigenze e dei criteri organizzativi dell'Amministrazione.

3. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale della

categoria EP sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente

teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo

del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento;

conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di formazione inserite

in appositi percorsi anche individuali, su proposta degli interessati o

comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene

considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a

carico dell'Amministrazione.

4. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in

periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al

presente articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate

iniziative di aggiornamento professionale e formazione. L'Amministrazione

deve formalizzare un eventuale, motivato diniego entro 10 giorni dalla

ricezione della comunicazione fatta dall'interessato. Qualora

l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative con

l'attività di servizio può, nell'ambito delle proprie disponibilità di

bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e

debitamente documentata.

5. Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di

categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o

privati, all'interno delle strategie e dei piani delle amministrazioni

stesse.

6. Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto

autore - o coautore - delle ricerche a cui lavora. Salvo che

l'Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della ricerca

nell'ambito dei propri programmi editoriali, l'autore ha diritto alla

pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.

7. Le amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini

dell'arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale

della categoria EP, di attività nelle ipotesi elencate all'art. 58, comma

6, lett. da a) a f), D.lgs. n. 29/93, previa autorizzazione

dell'Amministrazione, senza utilizzare le strutture dell'Amministrazione

stessa e fuori dell'orario di lavoro. Il diniego di autorizzazione deve

essere adeguatamente motivato; decorsi 20 giorni dalla richiesta di

autorizzazione, questa s'intende rilasciata.

Art. 61 - Conferimento e revoca di incarichi al personale

della categoria EP.

1. Le amministrazioni possono conferire al personale della categoria EP,

incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero

funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o,

comunque, alta qualificazione e specializzazione.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al

personale di cui all'art. 51, secondo gli appositi atti convenzionali,

sono conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato

secondo gli ordinamenti delle amministrazioni - previa determinazione da

parte delle amministrazioni di criteri generali - per un periodo non

superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati

con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto

d'informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali

di cui all'art. 9.

3. Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono conto

- rispetto alle funzioni e alle attività da svolgere - della natura e

caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e

professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e

dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP.

4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto

scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o

in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

5. I risultati dell'attività svolta dai dipendenti cui siano stati

attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di

valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati

dall'Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti

sindacali di cui all'art. 9. La valutazione positiva dà titolo alla

corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62. Le

amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una

valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni

del dipendente interessato anche assistito dalla O.S. cui aderisce o

conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di

contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui

al comma 4.

6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della

connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente

di essere adibito a mansioni congrue con la categoria di appartenenza,

nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima.

Art. 62 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP

è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e

dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di

risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste

dal CCNL 21.5.96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con

l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da

radiazioni di cui all'art. 50 del presente CCNL, nonché dei compensi che

specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di

prestazioni o risultati del personale. L'importo della retribuzione di

posizione varia da un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £.

25.000.000 annui lordi per 13 mensilità.

2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto

il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al

minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di

incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di

funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o

comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto

dall'art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione

della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia

d'incarico previamente individuata.

3. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati

espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a

seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 61,

comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante

è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.

4. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione

di risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito Fondo,

costituito come previsto dall'art. 70.

Art. 63 - Indennità di responsabilità.

1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali,

individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di

responsabilità e verificano la disponibilità di personale

professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini

dell'attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni

sono oggetto d'informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui

all'art. 9.

2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla

base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano

alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità

accessoria, annua, lorda, revocabile, d'importo variabile, tenendo conto

del livello di responsabilità, della complessità delle competenze

attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle

caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere

conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità -

amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario

di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto

d'informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali

di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità

accessoria, annua, lorda, revocabile, d'importo variabile, tenendo conto

del livello di responsabilità, della complessità delle competenze

attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle

caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

4. L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è

compreso tra un minimo di £. 2.000.000 e un massimo di £. 10.000.000, di

cui 1/3 è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati

conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata

annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 61, comma 5.

5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere

sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).

6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e

funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali

criteri sono oggetto d'informazione preventiva ai soggetti sindacali di

cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.

7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le

funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi

ordinamenti.

8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere

corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni

organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai

commi 1 e 3.

Parte III

Titolo I - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 64 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi.

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, CCNL

5.9.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità,

indicati nell'allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.

2. A seguito dell'attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i

valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di

sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente CCNL sono

rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle E1 ed E2 e con

le decorrenze ivi previste.

3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione

individuale d'anzianità negli importi spettanti al personale in servizio

alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale neo-assunto

è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per la

posizione economica iniziale di ciascuna categoria; al personale neo-

assunto nella posizione economica B3 ai sensi dell'art. 55, comma 5, 2°

periodo, è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura

prevista per detta posizione economica.

4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con

diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del

presente CCNL 1998-99, gli incrementi di cui al presente articolo hanno

effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella

tabella D, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e

dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio,

dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista

dall'art. 2122 C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla

data di cessazione del rapporto.

Art. 65 - Incremento dell'indennità di ateneo.

1. A decorrere dal 31.12.99 le misure individuali d'indennità di ateneo

previste dall'art. 5, CCNL 5.9.96 sono rideterminate nelle misure indicate

nella tabella F.

2. Per la copertura degli oneri conseguenti agli aumenti e ai

riallineamenti dell'indennità di cui al comma 1, si provvede attraverso la

riduzione stabile del Fondo di cui all'art. 42, CCNL 21.5.96 così come

previsto dall'art. 67, comma 1, lett. a) del presente CCNL.

3. L'indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata

con le modalità in corso.

Art. 66 - Lavoro straordinario.

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di

lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare

particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare

risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nel 1999,

alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett. a), CCNL 21.5.96,

detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex

qualifiche 9a, 1a RS e 2a RS che dovranno finanziare il Fondo per la

retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla

categoria EP.

2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro

straordinario sono determinate 3 tariffe corrispondenti alle categorie B,

C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente alle

posizioni economiche B3, C4 e D2.

3. Le parti s'incontrano a livello di amministrazione per valutare le

condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro

straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una

progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di

razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo

confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 67, in sede di

contrattazione integrativa.

Art. 67 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività

collettiva e individuale.

1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000, sono

destinate all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel

nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le

iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e

l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

a) le risorse di cui all'art. 3, CCNL 5.9.96, con riferimento al 1999,

determinate al netto delle seguenti voci:

- un importo pari al 2,92% del monte salari 1997 di Amministrazione

riferito al personale del comparto, destinato agli aumenti e al

riallineamento dell'indennità di ateneo ai sensi dell'art. 65 del presente

CCNL;

- compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro

straordinario, ad eccezione dell'indennità di ateneo, destinati nel 1999

al personale delle ex qualifiche 9a, 1a RS e 2a RS. Tali risorse

confluiscono nel Fondo di cui all'art. 70 del presente CCNL;

- risorse per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario

di cui all'art. 66, comma 1 del presente CCNL.

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nel 1999 al trattamento

accessorio ai sensi dell'art. 42, CCNL 21.5.96 e dell'art. 4, CCNL 5.9.96,

nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio delle singole

amministrazioni;

c) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, legge n. 449/97;

d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e

ss., legge n. 662/96 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate

successivamente al 1999;

e) i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2,

comma 3, D.lgs. n. 29/93;

f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano

all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

g) gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina

dello straordinario di cui all'art. 66 del presente CCNL.

2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non

avessero ancora determinato il trattamento accessorio per il 1999

quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e b) con

riferimento al 1998.

3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie - nel

rispetto dei limiti di bilancio e comunque in misura non superiore

all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale

del comparto - al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, in presenza di

condizioni organizzative e gestionali che consentano il controllo di

gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.

4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai

quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio

cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture

e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento

stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6,

D.lgs. n. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per

sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del

personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa

copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Art. 68 - Utilizzo del Fondo per le progressioni economiche

e per la produttività collettiva e individuale.

1. Le risorse di cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere effettivi

e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia

delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui

all'art. 67 sono utilizzate per:

a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione

economica all'interno delle categorie secondo la disciplina degli artt. 56

e 59 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui

alla presente lettera sono incrementabili - a seguito di contrattazione

integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30

giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lett.

d) del presente comma. Resta comunque acquisito al Fondo di cui all'art.

67, per le finalità di cui alla presente lettera, il differenziale tra le

posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di

coloro che cessano definitivamente dal servizio;

b) corrispondere l'indennità di responsabilità per il personale delle

categorie B, C e D secondo la disciplina dell'art. 63 del presente CCNL.

Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di

cui all'art. 42, comma 2, lett. d), CCNL 21.5.96, con riferimento al 1999.

Per gli incarichi di cui all'art. 63, comma 3, al personale della

categoria D, tali risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un

massimo dello 0,2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al

personale del comparto, a valere sulla quota di cui all'art. 67, comma 3;

c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che

comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la

reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono

interventi di urgenza;

d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il

miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi

correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo

quanto previsto dall'art. 58;

e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla

utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 67, comma 1, lett. f) del

presente CCNL.

3. Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi

a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria,

rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal Fondo nei

competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni. Resta salvo

quanto previsto dal comma 2, lett. a), 3° periodo del presente articolo.

4. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle

finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento

delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica

finalizzazione già definita.

Art. 69 - Collegamento tra produttività e incentivi.

1. L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 68, comma 2, lett. d), è

strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di

miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica

soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di Amministrazione,

dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati

totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente

predeterminati secondo la disciplina del D.lgs. n. 29/93 e successive

modificazioni e integrazioni.

Art. 70 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

del personale della categoria elevate professionalità.

1. A decorrere dal 31.12.99, e a valere dall'anno 2000, è costituito

presso ciascuna Amministrazione un Fondo destinato alla corresponsione

della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della

categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del presente CCNL.

2. Il Fondo è alimentato dalle seguente risorse:

a) le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nel

1999 al personale appartenente alle ex qualifiche 9a, 1a RS e 2a RS;

b) i compensi accessori, ad eccezione dell'indennità di ateneo,

destinati nel 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche 9a, 1a RS

e 2a RS; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non

avessero ancora determinato il trattamento accessorio per il 1999

quantificheranno le predette risorse con riferimento al 1998;

c) ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole

amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di

Amministrazione riferito al personale del comparto.

3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un

minimo del 10% ad un massimo del 20% del Fondo.

4. Le somme eventualmente già corrisposte nell'anno 2000 per i compensi

accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario, saranno

conguagliati all'atto dell'attribuzione della retribuzione di posizione e

di risultato per il medesimo anno.

Art. 71 - Riequilibrio nella destinazione delle risorse per il trattamento

accessorio.

1. Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, e

quelle di cui all'art. 70, comma 2, lett. c), sia inferiore al 2% del

monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto,

tali disponibilità sono ripartite tra le finalità di cui all'art. 68,

comma 2, lett. b), d) e quelle di cui all'art. 70, comma 2, lett. c), nel

rispetto delle proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.

Art. 72 - Finanziamento della progressione economica

all'interno della categoria.

1. Ai fini dell'attivazione degli istituti previsti dal nuovo sistema di

classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di cui all'art. 67,

per le finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a), risorse pari allo

0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del

comparto, a valere sulle disponibilità economiche del biennio economico

2000/2001 aventi carattere di certezza e continuità. Le procedure

selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7.

Art. 73 - Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina

sul trattamento economico.

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3,

D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, di disposizioni

legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito

trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal

presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento

fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità,

eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli

incrementi previsti dall'art. 64; l'eventuale differenza viene mantenuta

'ad personam'.

2. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, nonché

quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il

trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art. 67

destinate alle progressioni economiche e alla produttività collettiva e

individuale secondo la disciplina dell'art. 68.

Parte IV

Titolo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 - Norme di inquadramento del personale in servizio

nel nuovo sistema di classificazione e norme finali transitorie.

1. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono

soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21.5.96. Dalla stessa

data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di

classificazione costituito da 4 categorie - B, C, D, ed EP - con

l'attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti

alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in

godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il 1° inquadramento

nella nuova classificazione. Il personale in servizio è, altresì,

assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo

la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove

aree.

2. Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite alla data

di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori sono

automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo la

tabella B di cui al comma 1, con effetto dalla data stabilita nel

contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a

seguito dell'espletamento delle procedure di selezione.

3. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale

dipendente inquadrato nella ex 5a qualifica funzionale a seguito di

concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del

diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado è inquadrato nella

categoria C, posizione economica C1.

4. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale

dipendente inquadrato nella ex 7a qualifica funzionale a seguito di

concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del

diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1.

5. In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui

al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:

a) inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto

dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale

laureato appartenente alla ex 8a qualifica che svolga incarichi, conferiti

con atto formale anteriormente all'1.1.98, per il cui espletamento è

richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,

architetto o ingegnere;

b) inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto

dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale

della ex 8a qualifica di cui al comma 2, art. 46, CCNL 21.5.96, non

inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46, con

riassorbimento dell'indennità di cui al comma 2 del medesimo art. 46;

c) attuare procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli

professionali di cui all'art. 59, comma 2, lett. b), d) ed e), da

concludere entro il 31.12.01, per la progressione verticale di personale,

con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data

di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, appartenente alle ex

qualifiche 5a, 7a e 8a per il passaggio, rispettivamente, alle categorie

C, D ed EP; i predetti passaggi avranno decorrenza dal 31.12.00. Tra i

titoli professionali di cui sopra, nelle procedure per il passaggio alle

categorie C e D costituiscono titoli valutabili il superamento di concorsi

rispettivamente per l'accesso alle ex qualifiche 5a e 7a; costituiscono,

altresì, titoli valutabili le idoneità conseguite in concorsi per ex

qualifiche superiori.

6. All'attuazione delle finalità indicate nei commi 3 e 4 sono

appositamente dedicate risorse che derivano dalle disponibilità

complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL. Entro 6

mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL e comunque

non oltre la stipula del biennio economico successivo si procederà ad una

verifica delle somme effettivamente impiegate dalle amministrazioni.

L'eventuale differenza rilevata rispetto alla quantificazione operata

nella redazione dei prospetti riepilogativi dei costi del CCNL sarà

computata in aumento o in diminuzione delle disponibilità finanziarie per

il biennio economico 2000-2001.

7. Per le finalità di cui al comma 5 sono appositamente dedicate

risorse complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 di

Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base

annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.98 e la data di

stipulazione del CCNL abbiano bandito procedure selettive per realizzare

le medesime finalità di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in misura

corrispondente all'onere dei passaggi realizzati che si traducono in

passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la stessa

riduzione è portata in aumento del Fondo di cui all'art. 67 per le

finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a).

8. Il personale di cui all'art. 45, comma 1, CCNL 21.5.96, non ancora

inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 45, confluirà

nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione, in

base alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento

dell'indennità di cui al predetto comma 1.

9. Il personale di cui all'art. 46, comma 1, CCNL 21.5.96, già di 7a

qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello

stesso art. 46, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema

di classificazione in base alla qualifica immediatamente superiore con

riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma 1.

10. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai

sensi del presente articolo non è soggetto al periodo di prova di cui

all'art. 17.

Art. 75 - Norma di salvaguardia con riferimento all'art. 72,

D.lgs. n. 29/93.

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e

contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In

apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato

delle disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli

aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal

presente CCNL, in particolare le seguenti materie:

a) arbitrato e conciliazione;

b) TFR e Fondi pensione;

c) diritto allo studio;

d) trattamento di missione;

e) tutela di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art.

11, DPR n. 319/90);

f) valutazione dell'anzianità di servizio, ivi compresi i casi di

mobilità intercompartimentale (art. 16, legge n. 808/77);

g) copertura assicurativa (art. 8, DPR n. 319/90);

h) coordinamento della normativa di cui all'art. 32 del presente CCNL

con gli artt. 69 e 70 del T.U. n. 3/57.

i) applicazione del sistema di valutazione di cui all'art. 58 ai

dipendenti in distacco sindacale.

TABELLA A

1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono

attività caratterizzate rispettivamente da:

a) CATEGORIA B:

- grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure

prestabilite;

- grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle

procedure;

b) CATEGORIA C:

- grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con

diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente

prestabiliti;

- grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle

procedure gestite;

c) CATEGORIA D:

- grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse

soluzioni non prestabilite;

- grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o

gestionale delle soluzioni adottate;

d) CATEGORIA EP:

- grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di

carattere organizzativo e\o professionale;

- grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei

risultati ottenuti.

2. Per l'accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono

richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con

eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia

dell'attività lavorativa:

a) CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d'obbligo più eventuale

qualificazione professionale;

b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di 2° grado;

c) CATEGORIA D - diploma di laurea;

d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e

particolare qualificazione professionale.

3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le

seguenti aree:

- CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici;

Area socio-sanitaria;

- CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica

ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche;

- CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche;

- CATEGORIA EP: Area amministrativo-gestionale; Area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati; Area medico-odontoiatrica e socio-

sanitaria; Area Biblioteche.

Le attività delle scienze motorie sono attribuite all'Area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D.

4. Dalla data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti aree

funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo

schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna

categoria.

5. Nella categoria B confluiscono:

- nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo-contabile

della ex 4a e della ex 5a qualifica;

- nella Area servizi generali e tecnici: l'area funzionale dei servizi

generali tecnici e ausiliari della ex 2a, della ex 3a e della ex 5a

qualifica; l'area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e

delle biblioteche della ex 4a qualifica; l'area funzionale tecnico-

scientifica della ex 4a e della ex 5a qualifica; l'area funzionale delle

strutture di elaborazione dati della ex 5a qualifica; l'area funzionale

delle biblioteche della ex 5a qualifica;

- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex

4a e della ex 5a qualifica.

6. Nella categoria C confluiscono:

- nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo-contabile

della ex 6a e della ex 7a qualifica;

- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area

funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex 6a e della ex

7a qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex 6a qualifica;

l'area funzionale tecnico-scientifica della ex 7a qualifica con esclusione

dei profili socio-sanitari e delle professionalità socio-sanitarie del

profilo di collaboratore tecnico; l'area funzionale delle strutture di

elaborazione dati della ex 6a e della ex 7a qualifica;

- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex

6a qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria

della ex 7a qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle

professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico;

- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex

6a e della ex 7a qualifica.

7. Nella categoria D confluiscono:

- nell'Area amministrativo-gestionale: l'area funzionale amministrativo-

contabile della ex 8a qualifica;

- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area

funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari della ex 8a qualifica;

l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex 8a

qualifica con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo

di funzionario tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione

dati della ex 8a qualifica;

- nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e

socio-sanitaria della ex 8a qualifica limitatamente alle professionalità

socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico;

- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex

8a qualifica.

8. Nella categoria EP confluiscono:

- nell'Area amministrativa-gestionale: l'area funzionale amministrativo-

contabile della ex 9a qualifica;

- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area

funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari dell'ex 1a RS e

dell'ex 2a RS; l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria

dell'ex 1a RS e dell'ex 2a RS con esclusione delle professionalità socio-

sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di

coordinatore generale tecnico; l'area funzionale delle strutture di

elaborazione dati dell'ex 1a RS e dell'ex 2a RS;

- nell'Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area funzionale

tecnico-scientifica e socio-sanitaria dell'ex 1a RS e dell'ex 2a RS

limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di

coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico;

- nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche dell'ex 1a

RS e dell'ex 2a RS.

Tabella B

TABELLA DI CORRISPONDENZE PER IL 1° INQUADRAMENTO

NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

precedente attuale

posizione economica posizione economica

livello retributivo posizione economica categoria

2a qualif. ruolo speciale EP4

EP

1a qualif. ruolo speciale EP2

9° livello EP2

8° D2 D

7° C4

C

6° C2

5° B3

B

4° B2

1° - 2° - 3° B1

Tabella C

CLASSIFICAZIONE UNIVERSITÀ

(valori tabellari di 1° inquadramento)

(i valori sono espressi in lire annue e non sono comprensivi

dei miglioramenti stipendiali dell'1.11.98 e dell'1.7.99).

B C D EP

(3°-4°-5°) (6°-7°) (8°) (9°/1°RS-2°RS)

1 11.461.000 14.900.000 19.200.000 23.000.000

2 13.051.000 15.483.000 20.583.000 25.539.000

3 14.281.000 16.800.000 22.300.000 28.100.000

4 15.483.000 18.039.000 24.000.000 30.691.000

5 19.200.000 25.539.000 33.000.000

Tabella D

AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE

(in lire mensili)

dal dal

ex livello retributivo pos. econ. 1.11.98 1.7.99

2a qualif. ruolo speciale EP4 66.000 55.000

1a qualif. ruolo speciale EP2 58.000 48.000

9° livello EP2 58.000 48.000

8° D2 50.000 42.000

7° C4 46.000 38.000

6° C2 42.000 35.000

5° B3 40.000 33.000

4° B2 38.000 32.000

1° - 2° - 3° B1 35.000 29.000

Tabella E1

CLASSIFICAZIONE UNIVERSITÀ

(valori tabellari al 1° novembre 1998)

B C D EP

(3°-4°-5°) (6°-7°) (8°) (9°/1°RS-2°RS)

1 11.881.000 15.380.000 19.752.000 23.600.000

2 13.507.000 15.987.000 21.183.000 26.235.000

3 14.761.000 17.304.000 22.900.000 28.796.000

4 15.963.000 18.591.000 24.600.000 31.483.000

5 19.752.000 26.139.000 33.792.000

Tabella E2

CLASSIFICAZIONE UNIVERSITÀ

(valori tabellari al 1° luglio 1999)

B C D EP

(3°-4°-5°) (6°-7°) (8°) (9°/1°RS-2°RS)

1 12.229.000 15.776.000 20.208.000 24.104.000

2 13.891.000 16.407.000 21.687.000 26.811.000

3 15.157.000 17.724.000 23.404.000 29.372.000

4 16.359.000 19.047.000 25.104.000 32.143.000

5 20.208.000 26.643.000 34.452.000

Tabella F

INDENNITÀ DI ATENEO

ex livello categoria nuova misura

(importo annuo in lire)

2° RS EP4-5 6.391.000

1° RS 4.793.000

9° EP1-2-3 4.793.000

8° D 4.000.000

7° 2.765.000

6° C 2.765.000

5° 2.000.000

4° B 2.000.000

1°-2°-3° 2.000.000

Dichiarazione congiunta n. 1

Al fine di razionalizzare l'utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili, le

parti concordano sull'opportunità che l'eventuale utilizzo di rapporti di

lavoro parasubordinato tenga conto della complessiva programmazione

dell'uso delle diverse tipologie di lavoro flessibile previste dall'art.

36, comma 7, D.lgs. n. 29/93.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti convengono sull'opportunità di verificare congiuntamente la

ricaduta in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di

valorizzazione delle professionalità conseguente alla strutturazione delle

aree individuate nell'ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un

significativo periodo di tempo dall'attuazione del nuovo ordinamento

professionale.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti convengono che l'art. 72 del presente CCNL troverà applicazione

previa acquisizione da parte ARAN del prescritto atto d'indirizzo del

Comitato di settore.

Dichiarazione a verbale.

CGIL, CISL e UIL del comparto Università esprimono profonda

insoddisfazione per la conclusione del negoziato per quanto attiene ai

lettori di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici e auspicano

che la ripresa della trattativa possa valorizzare le intese positive a cui

la discussione era giunta, rimuovendo le rigidità che hanno impedito una

conclusione compiuta nell'ambito dell'intesa odierna, nei tempi tecnici

strettamente necessari.

Dichiarazione a verbale.

CGIL, CISL e UIL del comparto Università, nell'esprimere soddisfazione per

la soluzione adottata per il personale precario ex art. 19, comma 9 bis,

CCNL 1994-97, sottolineano la propria insoddisfazione perché non è stato

parimenti risolto il problema presente nei policlinici del precariato

delle qualifiche inferiori. Dichiarano sin d'ora di impegnarsi affinché,

utilizzando al meglio gli strumenti contrattuali, il confronto fra le

parti porti a trovare idonea soluzione al fine di non disperdere

professionalità acquisite da anni.

Dichiarazione a verbale.

CGIL, CISL e UIL del comparto Università dichiarano la propria

insoddisfazione perché in questo testo contrattuale non siano state

introdotte regole per i contratti di lavoro autonomo coordinato e

continuativo. Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori a una

specifica tutela contrattuale e dichiarano che considerano abusiva

l'utilizzazione di questo strumento contrattuale per attività ordinarie

svolte non in autonomia, ma sotto la direzione di organi

dell'amministrazione. Eserciteranno in proposito la più attenta vigilanza.

Dichiarazione a verbale.

La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ - CISAPUNI ritiene debba

trovare sollecita soluzione negli Atenei il problema del personale

laureato che collabora alla didattica, alla ricerca e all'assistenza,

assunto con qualifiche inferiori alla 7a.

Dichiarazione a verbale.

La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ - CISAPUNI considera parziale

e insufficiente la soluzione emersa per le 5a e 7a qualifiche in quanto

non è stata data a tutte la possibilità, anche attraverso un corso di

formazione, di essere inquadrate, rispettivamente, nelle categorie C e D.

Dichiarazione a verbale.

La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ - CISAPUNI ritiene debba

trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria EP delle

figure professionali previste dall'art. 5, D.lgs. n. 116 del 27.1.92

nonché dell'art. 78, D.lgs. n. 230 del 13.3.95.

Dichiarazione a verbale.

Il CSA della CISAL Università, pur valutando gli aspetti positivi e

innovativi del CCNL, dichiara di non condividere molti degli istituti

contrattuali sui quali ha già espresso notevoli riserve nel corso delle

trattative non firmando alcuna pre-intesa.

La sottoscrizione del presente CCNL è motivata dall'esigenza di

consentire al CSA di CISAL Università di poter partecipare alle

trattative per il 2° biennio economico, alla stesura delle nuove tabelle

equiparative del personale delle facoltà mediche e soprattutto di poter

partecipare alla contrattazione integrativa decentrata nei singoli Atenei.

Durante la trattativa il CSA di CISAL Università ha sollecitato e

sostenuto diverse richieste fondamentali che sono state solo in parte

accolte da ARAN, altre non hanno trovato, al momento, accoglienza.

In particolare ci riferiamo a:

- per la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno tenuto

conto né della sperequazione pregressa con gli altri comparti del pubblico

impiego né dell'inflazione reale evidenziata dal crollo del potere

d'acquisto dei salari dei lavoratori del comparto;

- non si è affermato con forza l'obbligo di relazioni sindacali

vincolanti e trasparenti a livello di contrattazione integrativa

decentrata per eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di

ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie

professionali sia nelle progressioni di carriera;

- i costi per la definizione del nuovo ordinamento non prevedono

l'impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono risorse

dal Fondo incentivante;

- non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella contrattazione

collettiva integrativa, per il personale operante nelle Facoltà mediche

una distinta disciplina normativa e ordinamentale oltre alla dotazione di

un proprio budget nel rispetto dell'art. 2, comma 1, DL n. 517/99;

- non vengono definite le competenze, i metodi e ambiti di

contrattazione delle RSU e dei singoli eletti;

- non è citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra personale

operante nelle facoltà mediche e SSN, che dovranno essere definite entro 1

anno dalla stipula del CCNL, devono tenere conto oltre che della

corrispondenza tra profili professionali anche delle mansioni realmente

svolte e attribuite al dipendente con atto formale;

- non vengono incrementati in modo significativo i Fondi da destinare

alla formazione e aggiornamento professionale;

- non sono completamente definite le code contrattuali riferite

soprattutto ai 6° livelli socio-sanitari ex n. 312/80 e non beneficiari

della legge n. 21/91;

- non obbliga le Amministrazioni a stanziare finanziamenti aggiuntivi

per favorire gli scorrimenti verticali e orizzontali;

- nel nuovo sistema di classificazione non si è previsto, come da noi

richiesto, la collocazione di tutti i 5° livelli nella categoria C e

tutti i 7° nella categoria D;

- inquadramento nell'ambito della docenza dei lettori;

- inquadramento nell'area della dirigenza del personale del ruolo ad

esaurimento.

Dichiarazione congiunta.

Le parti firmatarie - tenuto conto che il presente CCNL è stato

sottoscritto in periodo in cui di norma il personale fruisce delle ferie

estive - concordano che, ove sia stato previsto che taluni adempimenti a

cura delle amministrazioni debbano essere ultimati entro 30 ovvero 60

giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL stesso, tali termini

s'intendono prorogati fino a non oltre, rispettivamente, i mesi di

settembre e di ottobre.

Info su: www.azimut-onlus.org

 

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