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Documento Contratto Università 1996

IL NUOVO CONTRATTO UNIVERSITARIO: LE DOLENTI NOTE

E anche noi universitari siamo arrivati al momento cruciale del confronto con il nuovo contratto che regolerà il nostro lavoro e con esso una parte della nostra vita per i prossimi due anni (fino al dicembre 1997). Ma già qui troviamo la prima triste novità: infatti in caso di mancata disdetta il contratto è tacitamente rinnovato di anno in anno.

Ma facciamo un altro passo indietro. Guardando più in generale i miseri risultati conseguiti con il rinnovo dei contratti nell’intero comparto della Funzione Pubblica, oggi possiamo tranquillamente ribadire che non ci eravamo affatto sbagliati quando nell’afoso luglio del ‘93 abbiamo contestato quello che consideravamo un accordo scellerato per le sorti dei lavoratori. Quegli aumenti miserabili del 6% che avrebbero dovuto rappresentare la nuova politica dei redditi realizzata sulla base di tassi programmati d’inflazione, non solo non sono riusciti a compensare la grave perdita del potere d’acquisto salariale, ma neppure lo stesso aumento dell’inflazione. Eppure nella logica di scambio di CGIL-CISL-UIL rappresentavano il boccone amaro che i lavoratori dovevano mandare giù in nome di un patto sociale che avrebbe spianato la strada alla cogestione nei luoghi di lavoro, ad un diverso sistema di relazioni sindacali (estendendo erga omnes l’accordo sulle RSU) in cui il ruolo del sindacato di stato, pesantemente minato dalla mancanza di consenso, veniva imposto per legge.

Ma il vero nodo non era tanto rappresentato dall’esiguità degli aumenti salariali, quanto dallo stravolgimento in atto nella natura stessa del rapporto di lavoro per mezzo della legge 29/93, che ha comportato a livello di regime giuridico la scomparsa dell’impiego pubblico e la nascita di un rapporto di lavoro subordinato ibrido, che pur mantenendo alcune connotazioni peculiari, è stato definitivamente sottratto alla disciplina del diritto amministrativo e confinato nella sfera del diritto civile. Parallelamente alla nuova natura privatistica del rapporto di lavoro l’altro elemento che condiziona pesantemente l’ultima tornata contrattuale è rappresentato dalla trasformazione in aziende delle USL e dei presidi ospedalieri attuata con i dlg 502/92 2 517/93.

Entriamo ora nello specifico di alcune norme contrattuali:

1) LO SCIOPERO... ovvero un ricordo dei tempi andati...

Sono 10 i giorni di preavviso da dare all’amministrazione. I contingenti di personale da assicurare ai servizi sono:

a) per le prestazioni indispensabili relative alla "assistenza sanitaria d’urgenza" va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo ed ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. (praticamente tutti)

b)per le altre prestazioni indispensabili (nei fatti tutte le strutture ospedaliere) va garantito un contingente non inferiore a quello dei giorni festivi!! (possono quindi scioperare le caposala!!!!)

Sono esclusi scioperi di singoli profili professionali e altre forme di lotta quali assemblee permanenti!!!

2) LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

A seguito dell’accordo del 23 Luglio 1993 la contrattazione decentrata è stata largamente ridimensionata lasciando alle rappresentanze sindacali solo lo spazio per la definizione dei criteri di indirizzo generali in materia di incentivazione alla produzione , formazione e aggiornamento professionale, attività disagiate, accordi di mobilità, sicurezza sul lavoro. In ogni caso, anche rispetto alle incentivazioni, il contratto stabilisce che "l’erogazione dei compensi incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obbiettivo il miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza dell’attività e dei servizi istituzionali, ed è quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti".

3) RAPPRESENTANZE SINDACALI.

Non ci soffermiamo più di tanto su questo dolente punto, ma vorremmo ricordare che nonostante un referendum popolare abbia abrogato TOTALMENTE l’art. 47 che delegava la rappresentanza dei lavoratori a CGIL, CISL e UIL, in quanto "maggiormente rappresentativi", i sindacati hanno trovato, in attesa di una nuova normativa che regoli la rappresentanza, un altro modo per continuare a dettare legge: rifarsi all’art.19 abrogato solo parzialmente. In sintesi il contratto prevede che siano sempre loro (come sigle o come RSU) a rappresentarci fino a che non si farà una nuova legge!! C’è comunque una buona notizia: da oggi in poi potete disdire la vostra tessera sindacale IN QUALSIASI MOMENTO (per quella Cobas era già cosi’) inoltrando "la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata".

4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Viene in pratica legalizzato il precariato. Possono essere assunti, per la sostituzione di personale assente, con assenza superiore a 60 giorni, lavoratori a tempo determinato per tutta la durata e nei limiti del periodo di conservazione del posto del dipendente assente. Questo rapporto di lavoro si risolve automaticamente con il rientro in servizio del titolare. Possono inoltre essere assunti per esigenze straordinarie lavoratori nel limite massimo di 6 mesi. Per i lavoratori precari le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato e le assenze per malattia vengono regolate come nel precedente contratto (non sono remunerate).

Un discorso diverso viene fatto per le assunzioni a tempo determinato nelle qualifiche superiori alla VII. Queste possono essere fatte anche per 5 anni e sono legate allo svolgimento di programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse. La spesa per questo personale dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria e non potrà superare il 50% dei finanziamenti.

Per concludere basta citare il comma 12 dell’Art. 19 del nuovo contratto: "in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

5) FERIE

I nuovi assunti avranno 2 giorni di ferie in meno fino al compimento del terzo anno di servizio.

6) PERMESSI PER LE LAVORATRICI MADRI

Nell’ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla 1204 del 71, sono concessi 30 giorni, fruibili anche frazionatamente, al pieno della retribuzione e del trattamento di anzianità. Dopo il primo anno di vita e fino al terzo, sono concessi altri 30 giorni l’anno.

7) ASSENZE PER MALATTIA

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi calcolati sugli ultimi 3 anni (il calcolo del triennio inizia dalla stipulazione del presente contratto).

Superati i primi 18 mesi può essere concesso per casi particolarmente gravi un ulteriore periodo di 18 mesi, senza alcuna retribuzione. Qualora invece si accerti che il dipendente può essere impiegato, a causa della sua malattia, in mansioni di profilo diverso o inferiore, l’amministrazione provvede alla mobilità. Al lavoratore collocato in un profilo immediatamente inferiore spetta la retribuzione attinente a detto profilo, integrata di un assegno pari alla differenza di retribuzione, riassorbibile dai futuri miglioramenti. Questo significa che il lavoratore menomato avrà sul lungo periodo una perdita non solo di livello, ma anche economica!

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MALATTIA

Primi 9 mesi

100%

3 mesi successivi

90 %

6 mesi successivi

50 %

I tempi di conservazione del posto sono gli stessi anche in caso di infortuni sul lavoro o malattia dipendente da causa di servizio, solo che in questo caso la retribuzione spetta per intero.

SI PORTA IL CERTIFICATO MEDICO DAL PRIMO GIORNO DI MALATTIA. Non esiste più infatti il congedo straordinario per motivi di salute. Il certificato va consegnato o spedito entro 2 giorni e si è soggetti a controllo medico dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19 anche dei giorni festivi.

8) CODICE DISCIPLINARE

E’ stato affisso, come previsto dalla legge, negli ultimi mesi in tutte le cliniche. Ricordiamo solo qualche "particolare" articolo.

Dal rimprovero scritto alla Multa pari a 4 ore di retribuzione (Art. 4):

Comma e: "rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nei limiti previsti dall’Art. 6 della legge 300/70". In pratica vengono legalizzate le perquisizioni personali ai dipendenti!

Comma f: "insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida".

Sanzione disciplinare fino ad un massimo di 10 giorni:

Comma g: comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi.

Comma i: manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell’Art. 1 legge 300/70.

Per questi ultimi punti, una recidiva maggiore di tre volte l’anno può dar luogo al licenziamento.

Non potremo quindi più parlare male di Tecce, dei vari direttori generali, dei baroni....

9) FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’Art. 36 del contratto prevede corsi di aggiornamento professionale sia obbligatori che facoltativi. Quelli obbligatori vengono svolti durante l’orario di lavoro mentre quelli facoltativi fuori da questo e, ove autorizzati dall’amministrazione, anche in orario di lavoro. Questi corsi dovrebbero tra l’altro avere valore ai fini della progressione di carriera secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione. Non è certo questo il primo contratto che prevede l’aggiornamento professionale, sono però decenni che niente viene fatto al Policlinico Umberto I in tal senso.

10) AUMENTI ECONOMICI

Qualifica

I

L. 94000

Qualifica

II

L. 96000

Qualifica

III

L. 101000

Qualifica

IV

L. 109000

Qualifica

V

L. 114000

Qualifica

VI

L. 126000

Qualifica

VII

L. 144000

Qualifica

VIII

L. 161000

Qualifica

IX

L. 192000

Qualifica

I R.S.

L. 192000

Qualifica

II R.S.

L. 219000

Questi aumenti sono validi dal 1 dicembre 1995. Per gli anni precedenti il 1994 viene totalmente regalato all’amministrazione e non percepiremo per questo nessun arretrato. Per il 1995, periodo dal 1 gennaio al 30 novembre competono i seguenti arretrati mensili lordi, comprensivi della vacanza contrattuale che ci era stata pagata sino ad oggi.

Qualifica

I

L. 66000

Qualifica

II

L. 69000

Qualifica

III

L. 73000

Qualifica

IV

L. 78000

Qualifica

V

L. 82000

Qualifica

VI

L. 86000

Qualifica

VII

L. 94000

Qualifica

VIII

L. 102000

Qualifica

IX

L. 118000

Qualifica

I R.S.

L. 118000

Qualifica

II R.S.

L. 134000

INDENNITÀ’ DI ATENEO, La vecchia "quattordicesima" di luglio. A partire dal 1996 avrà i seguenti importi annui lordi:

I

L. 603000

II

L. 703000

III

L. 803000

IV

L. 906000

V

L. 1004000

VI

L. 1272000

VII

L. 1606000

VIII

L. 2008000

IX

L. 2200000

I R.S.

L. 4017000

II R.S.

L. 5356000

INTEGRAZIONE TABELLARE

Il personale già in servizio al 1 Luglio 1979 appartenente alle qualifiche II,III,IV,V e rimasta nelle medesime qualifiche è corrisposta la seguente indennità annua lorda:

II qualifica L.1.000.000

III qualifica L.I.350.000

IV qualifica L.1.050.000

V qualifica L. 950.000

IL SALARIO ACCESSORIO

Finita questa misera parte del trattamento economico fondamentale, uguale per tutti, si passa al SALARIO ACCESSORIO, ovvero la "PERLA" di tutti i nuovi contratti che ci hanno regalato i sindacati. Il salario accessorio non sono niente altro che una serie di premi attribuiti ad alcuni lavoratori, i più "bravi", dai capi servizio.

Per questa parte l’art. 53 del contratto rimanda al contratto della sanità, cosicché paradossalmente la tanto declamata unione tra ospedalieri ed universitari avviene attorno a questo misero osso nato e destinato a dividere i lavoratori.

Come sempre in contrattazione decentrata la maggiore attenzione verrà data all’istituto dell’incentivazione alla produzione, che se applicato come previsto dal contratto porterà inevitabilmente a creare forti divisioni fra i lavoratori. Non sarà facile spingere verso proposte che depotenzino la portata frantumatrice di questo istituto che nel contratto del comparto sanità prevede fondamentalmente tre tipologie:

nicola da * a*

Questo è sicuramente il più brutto contratto che i sindacati abbiano mai firmato e lo dimostra il fatto che una parte della stessa CGIL sta già parlando di scappatoie sull’incentivazione.

Ci sarebbe da chiedersi: ma allora perché lo hanno siglato??

Non crediamo che non basti accontentarsi del meno peggio, per noi il peggio è già arrivato: aumenti salariali che non coprono neanche l’inflazione, diritti perduti per sempre, anni di lotte andati in fumo, niente futuro per i nostri figli condannati ad essere precari, divisione tra i lavoratori, competitività, ritorno delle vecchie becere "furbizie"!!!

Di cosa dovremmo accontentarci???

E allora è meglio dire un NO, FORTE e SUBITO, dire un NO DIGNITOSO che forse non fermerà la firma di questo contratto, ma farà riflettere altri lavoratori e ci farà sentire padroni almeno della nostra testa!!!

...e da domani daremo battaglia perché questa macchina infernale del contratto, nata per dividere i lavoratori, si rivolti contro i suoi stessi costruttori....

Roma 15/01/1996 Cobas Policlinico Università

Info su: www.azimut-onlus.org

 

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