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LA LEGGE: “NORME IN MATERIA DI PERSONALE PRECARIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

SUB-EMENDAMENTO SOSTITUTIVO ALLA PL 98

L’articolo aggiuntivo a “Norme in materia di personale precario del servizio sanitario regionale” è sostituito dal seguente:

 

Art.

(Norme in materia di personale precario del servizio sanitario regionale)

 

  1. Al fine di avviare un piano organico per il superamento di situazioni di precariato nell’ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale, l’assessore competente in materia di sanità, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove presso le aziende sanitarie regionali, i policlinici universitari di diritto pubblico, nonché presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, la verifica ed il monitoraggio delle situazioni di lavoro precario, atipico e derivante da processi di esternalizzazione.
  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta degli assessori competenti in materia di sanità e lavoro, sentite le organizzazioni sindacali, adotta specifiche direttive per il superamento delle situazioni di precariato risultanti dalla verifica di cui al comma1.
  3. Le direttive di cui al comma 2 devono prevedere intervanti a partire dall’azienda universitaria Sant’Andrea, nonché dai policlinici universitari di diritto pubblico, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico che registrano una più alta percentuale delle situazioni di lavoro di cui al comma 1.

 

Seguono le firme di: Tutti i capogruppo regionali

Info su: www.azimut-onlus.org

 

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