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Volantone contratto universita 2002-2005

Contratto Nazionale Università,

dalla beffa al danno, pochi soldi e tanti obblighi

Il 28 luglio scorso le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto con l’Aran il nuovo contratto nazionale Università che riguarda per la parte normativa il periodo compreso tra il 1 Gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 e per la parte economica risulta scaduto al 31|12|2003.

Vergognoso l’atteggiamento dei sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, che non hanno mai discusso con i lavoratori l’ipotesi di contratto e al massimo organizzeranno assemblee farsa a fatti avvenuti. Un accordo firmato non a caso a fine Luglio, per sfruttare il periodo delle ferie e la chiusura degli Atenei evitando così la contestazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, preoccupati che la protesta sfociasse in scioperi spontanei come successo dopo la firma del contratto degli autoferrotranvieri.

Ancora una volta un contratto beffa, dei 100€ di aumento previsti ne sono arrivati in media la metà, che poi diminuiscono ulteriormente per i livelli più bassi, aumenti ridicoli basati sull’inflazione programmata che, dati Istat, è meno della metà di quella reale, e quest’ultima ben lontana dal vero recupero del potere d’acquisto, poichè lo stesso Governo ammette che negli ultimi 4 anni la perdita subita dal potere d’acquisto è stata del 15%. Gli incrementi previsti dal Ccnl comprendono poi, ennesima beffa, le indennità di vacanza contrattuale che dovrebbero invece essere attribuite a parte come risarcimento per il mancato rinnovo del contratto

Sull’ accordo leggiamo inoltre che “Le parti si impegnano nel prossimo biennio a verificare la differenza tra la inflazione programmata e quella reale”, parole che suonano come una beffa visto che le dichiarazioni del Governo sono eloquenti e dicono che i contratti pubblici dovranno essere siglati a costo zero. Quindi non solo non recupereremo soldi ma subiremo l’ennesimo scippo del potere di acquisto.

Ancora una volta si siglano accordi sulla base della politica dei redditi del 1993. Un accordo da noi già più volte rigettato perché basava gli aumenti contrattuali sull’inflazione programmata.

FONDI PENSONE

I Confederali hanno ottenuto il via all’utilizzo del tfr nei fondi pensione che si apprestano a costituire e sfruttando il silenzio- assenso molti lavoratori si troveranno iscritti nei fondi anche contro la loro volontà. L’obiettivo del Governo è quello di appropriarsi del Tfr e destinare alla speculazione quote di capitale che fino ad oggi servivano alle famiglie per far fronte alla vecchiaia o per aiutare i figli, mettendo i risparmi di una vita di lavoro in mano a finanziarie senza scrupoli spesso gestite dagli stessi sindacati), che possono fallire da un momento all’altro e perdere i soldi dei lavoratori (le esperienze inglesi ed americane insegnano!!!). Un domani il Tfr non ci sarà più, mentre la pensione sarà pari a poco più del 50%della ultima retribuzione!!!

PARTE NORMATIVA

Per quanto riguarda la parte normativa, poco è variato e quel poco in senso peggiorativo: sparisce l’anzianità di 5 anni in sostituzione del titolo di studio per le successive progressioni verticali, di conseguenza aumentano in ogni categoria (b-c-d-ep) 2 fasce economiche, che porteranno solo confusione, malcontento, differenze salariali e maggiori situazioni di sottoinquadramenti.

Nel contratto si parla solo del personale inquadrato nella categoria EP, considerato “una risorsa fondamentale” per cui si stendono tappeti rossi, dai corsi di formazione permanenti, al conferimento di incarichi che porteranno maggiori indennità; rispetto al minimo di “soli” 3.099€, si potrà arrivare anche a 12.912€ annui oltre lo stipendio.

Non rimane che qualche briciola per la massa dei\lle dipendenti che quotidianamente prestano la loro indispensabile opera per portare avanti questa baracca chiamata università, forse ancora per poco, pubblica e per tutti. Non una parola sull’avvio di un sistema automatico di progressioni orizzontali e verticali, pochi sono i soldi stanziati per le progressioni e del tutto insufficienti a sanare le numerose situazioni di sottoinqudramento.

Non c’è traccia della tanto ventilata sparizione della categoria B e una sua confluenza nella categoria C , anzi questa ipotesi con l’introduzione di due gradini economici per ogni categoria si allontana definitivamente. Al contrario aumenterà la confusione: prima della introduzione delle categorie, avevamo circa 9 livelli dal 2° al 10°, ora abbiamo 4 categorie con 27 diverse tipologie di retribuzioni e la totale mancanza di profili professionali che creano caos e sfruttamento incentivando notevolmente le situazioni di sotto inquadramento anziché ridurle, inoltre si verifica un allargamento della forbice salariale tra la categoria medio alta nei confronti della categoria medio bassa.

I PRECARI

In merito ai lavoratori precari, il contratto prevede che gli Atenei nella contrattazione decentrata debbono, entro 60 giorni dalla stipula del CCNL, adempiere ad un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro, un puro atto formale perché si dice solo che i lavori a tempo determinati e interinali non devono superare la soglia del 20% rispetto al totale dei rapporti a tempo indeterminato, ma volutamente dimenticano che esiste un altro 20% di lavoratori assunti con contratti Co.co.co., part-time e formazione lavoro.

Dati alla mano (fonte ARAN relativi al solo 2001), il personale che opera nelle università è per il 40% assunto con contratto precario di questi il 88% assunto con contratti co.co.co 54% e tempo determinato 34%, e nel nuovo contratto non c’è alcun impegno ad assumere in ruolo i lavoratori precari ed a contrastare questo fenomeno, come dicevamo sopra, si parla di lavoratori precari ma nei fatti non si fa niente per loro.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Molto poi viene demandato in sede di contrattazione decentrata (con maggiori oneri e fondi minori), per esempio eventuali convenzioni in materia di trasporto, assistenza sanitaria, asilo nido. Alla contrattazione decentrata si rinviano le definizioni delle reperibilità che avrebbero dovuto essere precisate ed estese nel presente contratto nazionale.

Del resto la contrattazione decentrata può intervenire solo nella definizione dei criteri generali per le modalità delle EP, ma la parte sindacale non può intervenire sulla questione cruciale: ossia sulla possibilità di non individuare queste Posizioni valorizzando e remunerando invece il personale nel suo complesso.Questo CCNL di fatto sancisce la nascita dell’area quadri facendola pagare dai singoli atenei e con retribuzioni di posizione (tre fasce da 3099 euro a 12912 euro annui, a cui vanno aggiunti 3643 euro di indennità di ateneo contro i 1590 in fascia C) che determinano una crescente sperequazione salariale all’interno del comparto Università e divide i lavoratori.

MOBBING

Sulla questione mobbing, i sindacati confederali in uno slancio divera democrazia prevedono che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo contratto venga costituito presso ciascuna amministrazione un comitato paritetico composto solo da rappresentanti dei sindacati firmatari del contratto (quindi niente RSU) e da un pari numero di rappresentanti delle amministrazioni, sempre in tema di vera democrazia sindacale di cui i confederali sono maestri senza eguali, Il presente contratto in linea con i dettami Aran determina che non il singolo delegato RSU, o una minoranza cospicua, possa convocare l’assemblea del personale, ma la maggioranza della RSU, mentre una organizzazione firmataria di contratto, anche se priva di rappresentanza all’interno dell’Ateneo, può avvalersi di questo diritto, come della presenza nei comitati paritetici sopra citati, un bell’esempio di vera democrazia sindacale non c’è che dire!!!

NORME DISCIPLINARI

Vengono affinati gli strumenti in mano all’Amministrazione: dai rimproveri verbali, alle sospensioni ai licenziamenti, per istaurare un clima di totale asservimento dei lavoratori agli interessi dell’Azienda. Tutto l’impianto disciplinare concorre a blindare le denunce e le proteste dei lavoratori contro la cancellazione di ogni diritto sia dei lavoratori che degli utenti, autorizzando le Aziende a considerare un attacco all’immagine aziendale il ricorso di un lavoratore ad un giornale, ma anche ad un volantino, per denunciare le disastrose condizioni di lavoro e dei servizi pubblici! Inoltre la sanzione della sospensione dal servizio viene aumentata a 6 mesi.

AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

Per quanto riguarda le Aziende Ospedaliere Universitarie vengono definite le fasce equiparative con i dipendenti del SSN. Ogni tipologia di lavoratore verrà inserito in una apposita fascia (che non trova riscontro in quelle finora conosciute) riportata nella colonna A. Per capire in quale fascia si è collocati bisogna tener presente 3 semplici principi:

Le fasce non sono i vecchi livelli

Si deve partire dalla situazione economica e normativa della colonna B

Comunque sono fatte salve le situazioni esistenti

Quindi basta individuare nella colonna B con quale livello ECONOMICO oggi si è retribuiti per capire a quale fascia si appartiene.

In ogni caso il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie sarà soggetto d’ora in poi al contratto del SSN per quanto riguarda la formazione ed i passaggi di fascia orizzontali.

2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l’applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento.

A B
FASCE A.O.U. EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN *
IV A – ausiliario specializzato
IV A – commesso
V B – operatore tecnico
V B- operatore tecnico addetto all’assistenza
V B – coadiutore amm.vo
VI BS – puericultrice
VI BS – operatore tecnico specializzato
VI BS coadiutore amministrativo esperto
VI BS – infermiere generico
VI BS – infermiere psichiatrico
VI BS – massaggiatore
VI BS – massofisioterapista
VI BS – operatore socio-sanitario
VII C – assistente tecnico
VII C – programmatore
VII C – assistente amministrativo
VIII D - infermiere professionale
VIII D – ostetrica
VIII D – dietista
VIII D – assistente sanitario
VIII D – infermiere pediatrico
VIII D – podologo
VIII D – igienista dentale
VIII D–tecnico sanitario di laboratorio biomedico
VIII D – tecnico sanitario di radiologia medica
VIII D – tecnico di neurofisiopatologia
VIII D – tecnico ortopedico
VIII D- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
VIII D – odontotecnico
VIII D – ottico
VIII D – audiometrista
VIII D – audioprotesista
VIII D – fisioterapista
VIII D – logopedista
VIII D – ortottista
VIII D – terapista della neuro e della psicomotricità dell’età evolutiva
VIII D – tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-sociale
VIII D – terapista occupazionale
VIII D – massaggiatore non vedente
VIII D – educatore professionale
VIII D - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
VIII D – collaboratore professionale assistente sociale
VIII D – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
VIII D – collaboratore tecnico professionale
VIII D – collaboratore amministrativo professionale
VIII D - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
IX DS–collaboratore professionale sanitario esperto
IX DS – collaboratore professionale assistente sociale esperto
IX DS–collaboratore tecnico-professionale esperto
IX DS–collaboratore amministrativo professionale esperto

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Roma, 28/09/2004Cobas Sanita’ Universita’ e Ricerca

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